Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Mancato invio del Mod. 5 e successiva regolarizzazione della posizione
Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa forense del proprio reddito professionale (art. 9 L. n. 141/2011), la successiva regolarizzazione della posizione con conseguente revoca della sospensione stessa determina la cessazione della materia del contendere e, pertanto, l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione medio tempore proposta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 2 del 27 febbraio 2019
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Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile
In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza n. 1 del 27 febbraio 2019
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza n. 1 del 27 febbraio 2019
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sè somme spettanti al cliente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza n. 1 del 27 febbraio 2019
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Procedimento disciplinare – Modificazione capo d’incolpazione – Ammissibilità – Deliberazione del consiglio per l’apertura del procedimento disciplinare con un nuovo capo d’incolpazione – Necessità – Sussiste.
È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità (Nel caso di specie, nel corso del procedimento disciplinare il Consiglio territoriale comunicava all’incolpato un capo di incolpazione totalmente riformulato rispetto a quello che aveva originato l’apertura del procedimento stesso, per addebiti affatto diversi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 248 del 31 dicembre 2018
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L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa
L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdF vigente)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 247 del 31 dicembre 2018