La risposta va articolata partendo dal dato letterale della norma primaria ordinamentale, ripresa letteralmente dal regolamento 6/2014, che chiarisce come sia sicuramente possibile considerare esentato dall’obbligo formativo l’avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall’art. 11 della legge professionale (dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento dei sessant’anni), previsione riportata nella Relazione […]