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  • Il COA di Pescara formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo formativo per l’avvocato sospeso volontariamente dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    Si richiama, sul punto, il parere n. 90/2016, a mente del quale “l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei”.
    Nei medesimi termini è resa la risposta al presente quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 20 ottobre 2019

  • Il COA di Verona formula quesito in materia di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell’Albo, con particolare riguardo ai poteri del COA in sede di controllo sul titolo professionale di origine.

    Questo Consiglio ritiene necessario premettere che le attività di tenuta degli Albi e degli elenchi – ivi compresa la loro periodica revisione – rientra nell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale, rispetto alla quale il Consiglio nazionale forense non assume una posizione di sovraordinazione gerarchica. Pertanto, non potendo intervenire direttamente sull’esercizio dell’attività amministrativa dei COA – salvo il caso di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale – il CNF può, al più, formulare segnalazioni o indirizzi che, tuttavia, non possono assumere carattere vincolante.
    Per ciò che riguarda, più specificamente, la questione dell’iscrizione e della eventuale cancellazione di avvocati stabiliti che abbiano esibito – all’atto della domanda di iscrizione – un titolo professionale non valido, questo Consiglio ha avuto modo di precisare, anche all’esito della continua e proficua interlocuzione istituzionale con il Ministero vigilante, la necessità di procedere ad attenta e rigorosa verifica del titolo professionale di origine, al fine di evitare che potesse essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti un soggetto in possesso di titolo non valido per l’esercizio della professione nemmeno nello Stato membro in cui tale titolo fosse stato acquisito. Si confrontino, a tale riguardo, le ns. circolari n. 20/2013 e 1/2016, la cui efficacia restava tuttavia subordinata – come in esse viene espressamente precisato – alle autonome valutazioni dei Consigli dell’Ordine in relazione ai singoli casi concreti.
    Inoltre, con il proprio parere n. 42/2015, reso su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, il CNF – premesso che, in sede di valutazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, “il Consiglio dell’Ordine deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine), oltre alla eventuale presenza di situazioni d’incompatibilità ostative all’esercizio della professione forense” – precisava altresì che “nel corso degli anni d’iscrizione, il Consiglio dovrà poi verificare il mantenimento dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione, la cui mancanza dovrà dar luogo alla cancellazione dagli elenchi”.
    La posizione espressa in tale parere è stata sempre confermata, peraltro, in sede giurisdizionale, sia nella giurisprudenza domestica che nella giurisprudenza di legittimità: si pensi, a tale riguardo, alla recente Cass., SS. UU., n. 3706/2019, nella quale si legge, già in massima, che “qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 20 ottobre 2019

  • Il COA di Forlì Cesena formula quesito in materia di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell’Albo, con particolare riguardo ai poteri del COA in sede di controllo sul titolo professionale di origine.

    Questo Consiglio ritiene necessario premettere che le attività di tenuta degli Albi e degli elenchi – ivi compresa la loro periodica revisione – rientra nell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale, rispetto alla quale il Consiglio nazionale forense non assume una posizione di sovraordinazione gerarchica. Pertanto, non potendo intervenire direttamente sull’esercizio dell’attività amministrativa dei COA – salvo il caso di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale – il CNF può, al più, formulare segnalazioni o indirizzi che, tuttavia, non possono assumere carattere vincolante.
    Per ciò che riguarda, più specificamente, la questione dell’iscrizione e della eventuale cancellazione di avvocati stabiliti che abbiano esibito – all’atto della domanda di iscrizione – un titolo professionale non valido, questo Consiglio ha avuto modo di precisare, anche all’esito della continua e proficua interlocuzione istituzionale con il Ministero vigilante, la necessità di procedere ad attenta e rigorosa verifica del titolo professionale di origine, al fine di evitare che potesse essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti un soggetto in possesso di titolo non valido per l’esercizio della professione nemmeno nello Stato membro in cui tale titolo fosse stato acquisito. Si confrontino, a tale riguardo, le ns. circolari n. 20/2013 e 1/2016, la cui efficacia restava tuttavia subordinata – come in esse viene espressamente precisato – alle autonome valutazioni dei Consigli dell’Ordine in relazione ai singoli casi concreti.
    Inoltre, con il proprio parere n. 42/2015, reso su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, il CNF – premesso che, in sede di valutazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, “il Consiglio dell’Ordine deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine), oltre alla eventuale presenza di situazioni d’incompatibilità ostative all’esercizio della professione forense” – precisava altresì che “nel corso degli anni d’iscrizione, il Consiglio dovrà poi verificare il mantenimento dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione, la cui mancanza dovrà dar luogo alla cancellazione dagli elenchi”.
    La posizione espressa in tale parere è stata sempre confermata, peraltro, in sede giurisdizionale, sia nella giurisprudenza domestica che nella giurisprudenza di legittimità: si pensi, a tale riguardo, alla recente Cass., SS. UU., n. 3706/2019, nella quale si legge, già in massima, che “qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 20 ottobre 2019

  • Il COA di Ragusa formula due quesiti in materia di patrocinio sostitutivo. Con il primo, chiede di sapere se il patrocinio sostitutivo possa essere esteso ad affari trattati da altri avvocati associati del dominus, o comunque domiciliati presso lo studio medesimo. Con il secondo, chiede di sapere se il patrocinio sostitutivo possa essere esteso ad affari di cui il dominus non sia direttamente titolare, fermi restando il controllo e la responsabilità da parte di quest’ultimo.

    La formulazione dell’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 è sufficientemente chiara nel consentire che il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato anche in relazione ad affari non trattati direttamente dal dominus, purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo. Sul punto, si v. comunque i pareri n. 4/2019, 3/2019 e 81/2018.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 20 ottobre 2019

  • Il COA di Torino formula quesito in merito all’applicabilità del DM n. 47/2016 – in materia di verifica dell’esercizio effettivo della professione – alle seguenti categorie di avvocati: a) avvocati sospesi volontariamente ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12; b) avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno; c) avvocati sospesi disciplinarmente.

    Con riferimento alle categorie indicate sub a) e – per analogia – sub c), può farsi riferimento al parere n. 90/2016, reso dal Consiglio su analoga fattispecie e disponibile all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it.
    Con riferimento alle categorie indicate sub b) va premesso, in linea con il predetto parere e con l’espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del DM (che fa salve le esenzioni personali), che la verifica in concreto dell’effettività dell’esercizio della professione dovrà all’evidenza seguire criteri adeguati alle specifiche condizioni di esercizio della professione riservate alle suddette tipologie di avvocati.
    Con specifico riferimento agli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, deve in ogni caso essere considerato che gli stessi – per definizione – esercitano la professione in modo sporadico e occasionale, nei limiti dell’ordinamento universitario e previa autorizzazione o nulla osta del Rettore. Pertanto, gli stessi debbono ritenersi sottratti alle verifiche di cui al DM n. 47/2016, per oggettiva impossibilità delle stesse.
    Per ciò che riguarda, invece, gli avvocati dipendenti di enti pubblici – i quali possono esercitare nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza alle condizioni previste dall’art. 23 della legge professionale – gli stessi potranno essere assoggettati alle predette verifiche, con esclusione dei parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive (ad esempio, la titolarità di partita IVA o locali a uso studio).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 20 ottobre 2019

  • L’iscrizione all’albo non si “consolida” col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti

    I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell’ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’aspirante all’iscrizione, discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019

  • Procedimento disciplinare: i presupposti di ammissibilità per il rinvio pregiudiziale alla CGUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme comunitarie asseritamente applicabili al caso di specie sulla cui corretta interpretazione si dovrebbe interrogare la CGUE, nonché il preteso collegamento esistente tra dette disposizioni comunitarie e la normativa nazionale rilevante.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019

  • Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

    Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019

    NOTA
    Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

  • Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 87 del 23 settembre 2019