La legittimità della delibera di sospensione cautelare deve essere valutata avuto riferimento al momento della sua assunzione ed in relazione allo “stato degli atti” posto che il controllo di legittimità della misura può esercitarsi solo sulla base della motivazione del provvedimento applicativo e dal loro fondamento probatorio, non dalle emergenze successive (Nel caso di specie, il CDD aveva deliberato la sospensione cautelare omettendo di valutarne motivatamente lo strepitus fori, che traspariva successivamente dalla stessa impugnazione del ricorrente).
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Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.
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La revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato NON determina EX SE la cessazione della materia del contendere
In mancanza di una espressa rinuncia al ricorso, la revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, giacché detta misura cautelare di inibizione temporanea dell’attività è tale da segnare comunque lo status professionale dell’avvocato rimanendo “annotata” tra i suoi precedenti, ancorché con la mera motivazione di un’avvenuta estinzione in rito. Pertanto, alla luce dei precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e di interessi ex artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., può conseguentemente riconoscersi il perdurante diritto del ricorrente ad ottenere una decisione che valuti la legittimità ex tunc della delibera impugnata pur a seguito dell’avvenuta revoca della stessa con efficacia ex nunc.
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L’iscrizione all’albo non si “consolida” col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti
I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell’ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’aspirante all’iscrizione, discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019
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Procedimento disciplinare: i presupposti di ammissibilità per il rinvio pregiudiziale alla CGUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme comunitarie asseritamente applicabili al caso di specie sulla cui corretta interpretazione si dovrebbe interrogare la CGUE, nonché il preteso collegamento esistente tra dette disposizioni comunitarie e la normativa nazionale rilevante.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019
NOTA
Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019. -
Il giudizio dinanzi al CNF è di legittimità e merito
Il giudizio di fronte al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019