L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che faceva riferimento a depressione ed insonnia, con esclusione di sintomi organici).
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Sospensione per mancato pagamento dei contributi al COA: impugnazione e jus postulandi
La delibera di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza non ha natura disciplinare ma amministrativa (art. 29, co. 6, L. n. 247/2012), sicché non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all’incolpato di proporre personalmente ricorso al CNF anche se non è iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta dal ricorrente, non cassazionista, in proprio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Salazar), sentenza n. 158 del 7 dicembre 2019
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Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019
NOTA:
La sentenza di cui in massima, richiamandosi a Cass. pen. n. 31798/2018, ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Cass. n. 2506/2020. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, sicché lo stesso non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
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Reclamo elettorale e individuazione del dies a quo: irrilevante il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti sul sito internet istituzionale del COA
Il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto (art. 28, co. 12, L. n. 247/2012), mentre tutte le ulteriori attività ed atti successivamente intervenuti risultano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini, e pertanto inidonei a procrastinare il termine decadenziale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto conteggiando come dies a quo il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito web del COA, avvenuta due giorni dopo l’assunzione della relativa delibera. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il reclamo elettorale per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 154 del 7 dicembre 2019
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 153 del 7 dicembre 2019
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Reclamo elettorale e scioglimento, nelle more, del Consiglio dell’Ordine
In tema di reclamo elettorale proposto avverso la proclamazione di uno o più eletti, il sopravvenuto scioglimento del Consiglio dell’Ordine comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi in via pregiudiziale anche d’ufficio rispetto ad ogni altra questione di merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 151 del 7 dicembre 2019
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Elezioni forensi – Reclamo avverso elezioni rinnovo consiglio dell’ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 151 del 7 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comportano la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi in via pregiudiziale anche d’ufficio rispetto ad ogni altra questione di merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 150 del 7 dicembre 2019
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Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019