Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21 co. 2 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato ripetute richieste di rinvio solo qualche ora prima dell’udienza ed ivi comunque proposto richieste istruttorie giudicate tardive e pretestuose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto la richiesta dell’incolpato di mitigare la sanzione irrogata dal Consiglio territoriale).
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Prove precostituite e costituende: le decadenze istruttorie a carico dell’incolpato
L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 133 del 28 ottobre 2019
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Accaparramento di clientela mediante invio di corrispondenza: l’individuazione del giudice competente per territorio
Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione), con ciò dando rilievo non al raggiungimento dello scopo (appunto l’acquisizione di clientela che in ipotesi potrebbe anche non accadere), bensì alla potenzialità lesiva della condotta posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019
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La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
Nell’ambito del procedimento disciplinare, la fase delle indagini preliminari è solo eventuale, giacché ciò che conta ai fini del rispetto del diritto di difesa dell’incolpato e conseguentemente della regolarità del procedimento disciplinare, è la corretta notifica dell’apertura del procedimento disciplinare. Infatti, il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019
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Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 131 del 28 ottobre 2019
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Rinuncia all’impugnazione ed estinzione del procedimento
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 130 del 28 ottobre 2019