L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 46 del 27 maggio 2020
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Illecito introdurre con l’inganno estranei ad una riunione con un collega
E’ contrario ai doveri di lealtà e correttezza introdurre artatamente estranei ad una riunione con un collega, mentendo sull’identità del terzo stesso (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto partecipare all’incontro una grafologa, presentandola come praticante di studio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020
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La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte
L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020
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Successione nel tempo di norme deontologiche: la valutazione in concreto della norma più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020
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Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che svolge la funzione di testimone alla celebrazione di un matrimonio civile simulata al fine di far ottenere ad uno dei coniugi un permesso di soggiorno.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI
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Illecito procurare droga ai propri praticanti
Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che fornisce alle proprie praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, acquistate da propri clienti).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI
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L’esercizio della professione in violazione del relativo divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria
Commette le infrazioni di cui all’art. 9 comma 2 e 36 comma 1 CDF l’iscritto che esercita abusivamente la professione in violazione di un divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria. (Nella specie l’avvocato aveva assunto varie difese sia in sede stragiudiziale [convenzione di negoziazione assistita di cessazione degli effetti di matrimonio], sia in sede giudiziale civile [recupero somme], sia penale).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Piccoli), decisione n. 9 del 10 febbraio 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI