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  • Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dal solo difensore cassazionista dell’incolpato, che tuttavia non risultava munito del mandato speciale di cui all’art. 60, c. 4, del R.d. n. 37 del 1934, avendo dichiaratamente sottoscritto il ricorso in forza di “nomina a verbale, nell’ambito del procedimento disciplinare di primo grado…”. Motivatamente dissentendo dal precedente, contrario orientamento, anche di legittimità, il CNF ha quindi assegnato termine ex art. 182 co. 2 c.p.c. al ricorrente per il deposito del rituale mandato speciale, così respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso per assenza ab origine di procura speciale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento all’inapplicabilità della norma in parola all’ipotesi in cui il ricorrente abbia proposto impugnazione in proprio, cfr. Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017, in questa banca-dati.

  • L’obbligo deontologico di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un obbligo giuridico di natura civile

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo → (già art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, il dominus era stato sanzionato dal Consiglio territoriale per non aver corrisposto il compenso al proprio domiciliatario, sebbene obbligato al pagamento stesso fosse il comune Cliente, da cui promanava infatti l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione dell’incolpato, annullando quindi la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020

  • L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente ed anzi contravvenendo espressamente alle istruzioni ricevute, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il professionista aveva indebitamente trattenuto le somme che il cliente gli aveva consegnato al fine di effettuare un pagamento a controparte, di cui poi falsificava la firma per quietanza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 48 del 27 maggio 2020

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 48 del 27 maggio 2020

  • Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 48 del 27 maggio 2020

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 48 del 27 maggio 2020

  • Procedimento dinanzi al CNF: in mancanza di domicilio eletto in Roma, le comunicazioni e notifiche si fanno mediante deposito in Segreteria

    Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, co. 1, L. n. 247/2012 e 60, co. 3, RDL n. 1578/1933, le parti interessate, ai fini delle notificazioni prescritte, devono eleggere il proprio domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale forense.

    Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020

  • Nei procedimenti dinanzi al CNF le notifiche sono (ora) effettuate esclusivamente a mezzo PEC

    A partire dal 30 giugno 2020 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 70/2020 all’art. 16, co. 4, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221/2012), anche nei procedimenti dinanzi al CNF le notificazioni a cura della cancelleria “sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata”.

    Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020

  • La notifica della decisione disciplinare va fatta al domicilio eletto presso il difensore

    Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC.

    Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020

  • Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017, Cassazione Civile (pres. Marchetti, rel. Lo Surdo), SS.UU, sentenza 6252 del 20 novembre 1982.