Autore: admin

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: le spese legali del procedimento sono liquidate secondo il principio della soccombenza

    L’art. 37 della legge n. 247 del 2012, nel disciplinare i ricorsi dinanzi al CNF, richiama le disposizioni di cui agli artt. 59 e ss. del r.d. n. 37 del 1934, dichiarando applicabili, «se necessario, le norme ed ì principi del codice di procedura civile». Tra le norme in questione deve ritenersi compreso anche l’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice di provvedere, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, al regolamento delle spese processuali, stabilendo a tal fine il criterio della soccombenza. Tale disposizione trova applicazione anche ai ricorsi in materia di elezioni forensi, ove il Consiglio dell’Ordine e gli altri interessati assumono la posizione di parti, allo stesso modo dei reclamanti, resistendo all’impugnazione a tutela del proprio interesse alla conservazione della carica elettiva, la cui coincidenza con l’interesse generale alla legittima composizione dell’organo elettivo non esclude la loro soccombenza, e quindi la condanna alle spese, in caso di accoglimento del reclamo.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    L’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012, prevedendo che «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF», non consente di distinguere tra i candidati non eletti e gli altri iscritti all’albo, il cui interesse concreto e particolare non è preso direttamente in considerazione dalla norma in esame, avente di mira esclusivamente la salvaguardia dell’interesse generale al corretto svolgimento della competizione elettorale, tanto sotto il profilo del possesso dei requisiti cui la legge subordina la presentazione delle candidature, quanto sotto quello dell’osservanza delle forme previste per le operazioni di voto.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

    L’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020 (in questa banca-dati), secondo cui: “Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.”.

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

    In quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), al quale peraltro si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012), il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, il contraddittorio è ritualmente instaurato mediante la notificazione del reclamo ai soli candidati (eletti e non eletti) direttamente interessati dal reclamo (nella specie, per causa di ineleggibilità ex art. 3, comma terzo, secondo periodo della legge n. 113 del 2017), escludendo la necessità dell’integrazione nei confronti di tutti gli altri candidati; questi ultimi, infatti, pur partecipando alla competizione elettorale, non possono considerarsi direttamente interessati alla decisione del reclamo, tanto nel caso in cui fossero risultati eletti quanto nel caso in cui non lo fossero stati, non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Reclamo elettorale: l’esaurimento del mandato elettorale sub judice comporta la cessazione della materia del contendere

    Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità delle operazioni relative all’elezione di organi rappresentativi, l’esaurimento del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione dell’organismo comportano il venir meno dell’interesse alla decisione, rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che, nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, la Suprema Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47, co. 6, L. n. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità).

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

    Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è, nella sostanza, “difficilmente percepibile”

    L’incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l’art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020

  • Elezioni COA: l’ineleggibilità individuale non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale

    L’ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020

  • Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dal solo difensore cassazionista dell’incolpato, che tuttavia non risultava munito del mandato speciale di cui all’art. 60, c. 4, del R.d. n. 37 del 1934, avendo dichiaratamente sottoscritto il ricorso in forza di “nomina a verbale, nell’ambito del procedimento disciplinare di primo grado…”. Motivatamente dissentendo dal precedente, contrario orientamento, anche di legittimità, il CNF ha quindi assegnato termine ex art. 182 co. 2 c.p.c. al ricorrente per il deposito del rituale mandato speciale, così respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso per assenza ab origine di procura speciale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento all’inapplicabilità della norma in parola all’ipotesi in cui il ricorrente abbia proposto impugnazione in proprio, cfr. Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017, in questa banca-dati.