Autore: admin

  • L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020

  • Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato

    Le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum. In particolare, l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

  • Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina

    Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall’albo -irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata- in sospensione di tre anni attenuata a due).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reiscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.
    Sul fatto che, ai fini della reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 228 del 27 novembre 2020

  • DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

    La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236 secondo cui “Ai sensi dell’art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.”

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO ACCUSATORIO

    Nel procedimento disciplinare l’onere della prova della responsabilità dell’incolpato cede a carico della parte che promuove l’azione, di tal che il Giudice disciplinare non può inferire elementi a sostegno di tale responsabilità da comportamenti – omissivi e/o commissivi – dell’incolpato che siano espressione della libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più utile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

  • COMPORTAMENTO DELL’INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Il comportamento pienamente collaborativo dell’incolpato con l’Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l’interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l’assenza di dolo, la buona fede e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata. (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 1 del 13 gennaio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell’incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l’intensità del dolo, la gravità delle lesioni all’immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull’esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 19 del 19 maggio 2020