Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 42 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 41 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 40 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta fuori termine nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 39 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 18 marzo 2021

    avverso la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare promosso contro l’Avvocato [OMISSIS] emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze il 18.05.2020

  • Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

    Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 37 del 26 febbraio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Secchieri), sentenza n. 239 del 18 dicembre 2020.

  • I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

  • Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di Legittimità

    L’adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

  • La prova dell’illecito deontologico mediante registrazione fonografica non contrasta con la normativa privacy

    Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Inoltre, l’utilizzo processuale della fonoregistrazione non è precluso dal c.d. Codice Privacy (d.lgs 196/93), se si tratti di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” (art.13, co.5, lett.b ed art.26, co. 4^ lett.c).

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

  • Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo

    La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza sulla base di un certificato medico ove erano prescritti tre giorni di riposo per uno stato febbrile).

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021