Autore: admin

  • CODICE deontologico forense – eccezioni processuali infondate e inconsistenti – valutazione disciplinare – criterio del “ne bis in idem” – procedimento disciplinare – applicazione – esclusione.

    L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.

    Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).

    Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – prescrizione – limiti.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (così Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021). (Nel caso concreto, la Sezione rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato era intervenuto decorso il termine quinquennale dal fatto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.51 Regio Decreto Legge n.1578/1933).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 18 del 6 agosto 2021

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l’entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell’incolpato, senza che, nell’applicazione di una, anziché di un’altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

  • I presupposti per l’impugnazione in Cassazione dell’asserito omesso esame di documenti decisivi

    L’incolpato che intenda denunciare in sede di Legittimità l’asserito omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice disciplinare ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), ossia:
    (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
    (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
    (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

  • L’interruzione della prescrizione non presuppone la notifica all’incolpato degli atti propulsivi del procedimento disciplinare (disciplina previgente)

    Il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza

    La partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10444 del 31 marzo 2022

  • CODICE deontologico forense – mancata informazione sullo stato della pratica – violazione deontologica – sussiste.

    La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDFArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Sanguineti, rel. De Santis), decisione n. 18 del 1 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – “Modello 5” – mancato invio – conseguenze.

    Il mancato invio del modello 5 comporta, da una parte, la (sanzione amministrativa della) sospensione a tempo indeterminato (inflitta osservando le regole del procedimento disciplinare) irrogata del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto ai suoi obblighi e, dall’altra, tale omissione, costituisce un illecito deontologico sanzionabile disciplinarmente per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza previsti dall’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → nonché quelli di adempimento previdenziale, ex art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →.

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, né dall’asserita sussistenza di altra causa di giustificazione e/o che l’incolpato sia stato indotto in errore da altro professionista. L’elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e/o la sua intensità, non può essere valutato dal Consiglio di Disciplina quale elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma tale elemento (insieme agli altri di cui all’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →) è valutato al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare.

    Il richiamo verbale, che seppure, non ha carattere di sanzione disciplinare (ex art. 22 co. 4 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico che deve essere considerato lieve e scusabile. (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione del richiamo verbale per il mancato invio del modello 5).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 1 del 20 ottobre 2020

  • CODICE deontologico forense – decoro – nozione.

    L’avvocato “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura”. (La Sezione, ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 11 del 17 dicembre 2019