Autore: admin

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 29 aprile 2022

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 29 aprile 2022

  • REMISSIONE DI QUERELA – IRRILEVANZA IN SEDE DISCIPLINARE – POSIZIONE SOGGETTIVA DELL’ESPONENTE

    Il proscioglimento in sede penale per difetto della condizione di procedibilità, venuta meno a seguito di remissione di querela, non rileva nel procedimento disciplinare, in conseguenza dell’autonomia dell’uno rispetto all’altro e in virtù della carenza del potere da parte dell’esponente di far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE – SUSSISTENZA

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deplorevoli e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l’Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.
    (In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione di mesi dodici dell’attività professionale, per aver pubblicato un video sul social network Facebook, in cui aveva utilizzato, nei confronti delle Istituzioni Forensi, le seguenti espressioni: “Cosa Nostra Forense”, “la mafia dell’Ordine Forense”, “la criminalità organizzata cui appartengono le Istituzioni Forensi italiane, CNF, Consigli dell’Ordine, Organismo Congressuale Forense, Cassa Forense…”)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE – SUSSISTENZA

    Il valore della libertà su cui si fonda l’Avvocatura non è in contrapposizione, né ha bisogno di essere bilanciato, con i valori di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei Colleghi. Non entrano, quindi, in contrasto con i principi deontologici l’esercizio del diritto di critica politica e la libera manifestazione del proprio pensiero, purché essi non degenerino fino alla negazione della dignità, della tolleranza e del decoro che costituiscono l’essenza dell’Avvocatura stessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • CRITICHE ESPRESSE SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI ED I SUOI RAPPRESENTANTI – LIMITI

    È consentita l’iperbole come forma di espressione critica anche nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei suoi rappresentanti, così come il sarcasmo e l’ironia, ma non è ammissibile l’utilizzo di accostamenti tra organizzazioni criminali ed Istituzioni Forensi – quali la Cassa Forense o il Consiglio Nazionale Forense – non potendo essere derubricate a figure iperboliche, rappresentando, tali accostamenti, un’offesa inammissibile ai valori difesi e tutelati da tali Istituzioni.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • LA CONDOTTA RIPARATORIA E L’ASSENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI RILEVANO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE

    La condotta riparatoria assunta dall’incolpato nei confronti del segnalante e l’assenza di precedenti sono rilevanti ai fini della definizione del procedimento disciplinare mediante applicazione del richiamo verbale in ipotesi di infrazioni scusabili e di lieve entità.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione n. 31 del 17 maggio 2021

  • OMESSO PAGAMENTO DEL COMPENSO AL COLLEGA DELEGATO DI ATTIVITA’ DI UDIENZA

    Viola gli art. 9 e 19 CDF l’Avvocato che non corrisponde il compenso concordato al Collega delegato abitualmente all’attività di sostituto d’udienza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione n. 31 del 17 maggio 2021

  • PRINCIPIO ACCUSATORIO – INATTENDIBILITA’ DELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA DAL SEGNALANTE – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato laddove, dagli elementi acquisiti, emerga l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal segnalante.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 29 del 5 maggio 2021

  • VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI ADEMPIMENTO FISCALE – FATTISPECIE

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 16 CDFArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → l’Avvocato che omette di fatturare il compenso ricevuto dal cliente, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell’illecito deontologico, la circostanza che il relativo assegno – rilasciato su sua richiesta privo dell’indicazione del beneficiario – sia stato successivamente da lui consegnato, a saldo di un pregresso debito, al collaboratore di studio e da costui incassato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 29 del 5 maggio 2021