Autore: admin

  • L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un accordo transattivo

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già 44 cod. prev.), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022

  • NECESSITA’ DI UNA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DI UN ESPOSTO PALESEMENTE INFONDATO PRESENTATO PER AVALLARE FINALITA’ ILLECITE

    Un esposto nei confronti di un avvocato, contenente accuse gravi palesemente infondate, perché smentite da documenti provenienti dal medesimo accusatore, e da prove, la cui esistenza lo stesso non poteva ignorare, esige una sanzione nei confronti dell’accusatore, indipendentemente da eventuali azioni da parte dell’accusato. Infatti non appare giusto, né tollerabile, che l’Organo di disciplina dell’Ordine Forense possa essere investito di una questione disciplinare nei confronti di un iscritto all’Ordine, palesemente infondata, motivata da finalità censurabili, quale quella di sottrarsi all’obbligo di corrispondere il giusto compenso per l’attività professionale della quale ci si è giovati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 51 del 27 marzo 2022

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – ONERE DEL CDD DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI ILLECITI

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta in mancanza di prove certe. In particolare, i riferimenti, da parte dell’esponente, a fatti e circostanze che potrebbero integrare altrettante violazioni disciplinari, anche se caratterizzati da rimandi specifici, ma tuttavia non corroborati da adeguata prova, deve indurre a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato che, pertanto, va prosciolto dagli addebiti, specie quando gli stessi sono stati esplicitamente contestati, in quanto, per l’irrogazione della sanzione disciplinare, non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, ma alla Sezione giudicante di verificare la sussistenza degli illeciti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 50 del 27 marzo 2022

  • ELEMENTI RILEVANTI NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Nell’individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall’incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l’organo disciplinare ha l’obbligo, nell’applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall’incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell’ambito dello stesso procedimento o nell’ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE NON ESCLUDE LA VINCOLATIVITA’ DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    La norma di cui al comma 1 bis dell’art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell’apprezzamento disciplinare della condotta dell’incolpato, permane anche all’esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l’efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART.444 CPP E GIUDIZIO DISCIPLINARE

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell’incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 13 del 27 gennaio 2021

  • MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI INERENTI L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – SUSSISTENZA ILLECITO DISCIPLINARE ANCHE IN PRESENZA DI UN DANNO TRASCURABILE.

    Il professionista che omette di depositare la comparsa conclusionale e il fascicolo di parte in un giudizio da lui patrocinato si rende responsabile di inescusabile violazione degli interessi del proprio assistito, anche quando tale omissione abbia comportato al cliente un danno trascurabile, secondo le asserzioni dell’incolpato. (Nel caso di specie il difensore aveva omesso, in un giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, di depositare il fascicolo di parte, precedentemente ritirato, e la comparsa conclusionale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 12 del 27 gennaio 2021

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell’incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell’immagine della professione, nonchè del discutibile inerte atteggiamento difensivo dell’incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 20 del 19 maggio 2020