Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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Limiti alle modalità di manifestazione del diritto di difesa nel corso dell’udienza
Nell’esercizio del diritto di difesa l’Avvocato deve attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni. Può utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita ma non deve mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve sempre essere tenuto nei confronti del Magistrato in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza. (Nel caso di specie l’Avvocato aveva accusato il giudice di non aver fedelmente verbalizzato le risposte date dal testimone)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021
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Dovere di correttezza e lealtà verso i Colleghi
L’Avvocato che omette di riscontrare le reiterate richieste di informazioni ricevute a mezzo raccomandata dal Collega nominato in sua sostituzione e che non provvede a consegnare i documenti richiesti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi ai sensi degli art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →. (Nel caso di specie l’incolpato ometteva di rispondere a n. 3 comunicazioni inviate a mezzo raccomandata dal Collega nominato dal cliente in sua sostituzione, contenenti l’invito a fornire delucidazioni ed a consegnare i documenti in suo possesso).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 51 del 25 novembre 2020
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Trattamento sanzionatorio – Affievolimento della sanzione
L’applicazione di una sanzione meno afflittiva può essere giustificata dal notevole tempo decorso dai fatti oggetto di contestazione e dal comportamento dell’incolpato tenuto nel corso del procedimento disciplinare, idoneo a far ritenere al Giudice della disciplina che l’Avvocato si asterrà per l’avvenire dal porre in essere condotte lesive dell’immagine dell’Avvocatura.
(Nel caso di specie l’incolpato, seppur responsabile delle violazioni deontologiche a lui contestate, beneficiava di una sanzione meno afflittiva (avvertimento), considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati (anno 2013) ed il comportamento assunto nel corso del procedimento disciplinare).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 47 del 10 novembre 2020
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Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L’Avvocato che intraprende molteplici azioni giudiziarie afferenti ad un unico rapporto creditizio piuttosto che proporre un’unica domanda giudiziale, aggravando la posizione debitoria della controparte, commette illecito disciplinare ai sensi dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →.
(Nel caso specifico, l’avvocato notificava ben 40 atti di citazione afferenti un unico contratto avente ad oggetto servizi di telefonia, del tutto identici tra loro, trattandosi di distinte frazioni del medesimo credito).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Flagiello), decisione n. 46 del 22 ottobre 2020
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Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito
L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021. -
Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale
Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
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Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione (Nel caso di specie, il professionista notificato una citazione ed iscritto a ruolo la relativa causa sebbene sospeso dall’esercizio dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di tre anni).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Virgintino), sentenza n. 15 del 22 marzo 2022