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  • Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili richiede se il CNF abbia mutato orientamento (rispetto a quanto espresso nel proprio parere n. 64 del 2016) in ordine alla partecipazione di un avvocato ad una Società tra Professionisti ex Lege n. 183/2011.

    Ebbene, con il precedente parere n. 64 del 2016, il CNF ebbe modo di evidenziare sotto il profilo sostanziale quanto segue.
    (i) Innanzitutto, l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”; di qui, la conseguenza per cui l’avvocato può detenere partecipazioni societarie, ma gli è inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l’esercizio di attività propriamente gestorie all’interno delle medesime collettività organizzate;
    (ii) con riguardo, invece, al diverso tema relativo all’esercizio dell’attività professionale forense in forma societaria, venne precisato che “allo stato attuale l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari (per tali intendendo quelle che hanno ad oggetto attività professionali riservate a differenti professioni regolamentate, quali ad esempio, quelle che l’ordinamento riserva ai dottori commercialisti e agli avvocati)”, nel senso che “la società multidisciplinare di cui al quesito non può, in ogni caso, esercitare la professione forense, salva restando la possibilità per un avvocato di parteciparvi, ma senza per essa poter svolgere la tipica e riservata attività forense”.
    Tali conclusioni possono essere anche oggi confermate anche all’esito dell’introduzione dell’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 (norma inserita dall’ art. 1, comma 141, lett. b, L. 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta).
    Ebbene, quanto alle incompatibilità, rimanendo pur sempre ferma la possibilità che l’avvocato detenga partecipazioni societarie, si ribadisce che, alla luce della normativa in vigore l’assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, comma 1, lett. c), l’attività della società amministrata dall’avvocato sia limitata alla sola “amministrazione di beni, personali o familiari”. Ne deriva che l’incompatibilità afferisce all’esercizio dell’attività gestoria derivante dal proprio ruolo all’interno di una determinata società.
    Quanto, invece, all’esercizio della professione forense a mezzo di società, il citato art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative). Inoltre, la norma, tra l’altro, prevede che: – la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; – i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; – i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un’attività gestoria societaria, essa è pienamente funzionale all’attività forense e, dunque, non è naturalmente ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.
    Insomma, in materia di STA vengono prescritte una serie di regole – di carattere speciale – volte a contemperare la forma societaria con l’attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell’avvocato; in particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo (tipico e speciale) immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e preservare la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    Trattasi certamente di una normativa speciale che prevale sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. (che pure aveva introdotto la fattispecie dell’esercizio in forma societaria dell’attività forense). D’altronde, in tal senso si è sostanzialmente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermando che: “Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art.4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19 luglio 2018, n. 19282).
    L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della Legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito alle società multidisciplinari esercitare l’attività forense in forma societaria; ciononostante, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 Legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi ad una Società tra Professioni multidisciplinare ex L. n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tali società la tipica e riservata attività forense.

    Consiglio nazionale forense, parere 15 dicembre 2022, n. 49

  • Procedimento disciplinare: i limiti al sindacato, da parte della Cassazione, delle sentenze CNF

    Il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.

    Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 37406 del 21 dicembre 2022

  • Il COA di Locri formula tre quesiti, in relazione alla possibilità di scomputare dal periodo di cinque anni necessario per la reiscrizione a seguito di radiazione – in applicazione dell’articolo 657 c.p.p. – il periodo di sospensione disciplinare già sofferta “comminata per altro fatto” e “annullata dal CNF in data antecedente all’esecutività del provvedimento di radiazione dall’Albo”. Un tanto è richiesto sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti domanda di reiscrizione al medesimo Ordine (primo quesito) sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti la domanda di iscrizione presso altro Ordine (secondo quesito). In relazione a entrambe le eventualità il COA di Locri chiede di sapere se il COA chiamato ad esaminare la domanda di reiscrizione sia competente a decidere sulla domanda di fungibilità e, in caso di risposta affermativa, se lo sia anche qualora la sanzione della radiazione sia stata comminata “da altro COA o da altro CDD”.

    Preliminarmente, deve rilevarsi che la formulazione dei quesiti non appare del tutto chiara, in quanto fa riferimento all’esecuzione di sospensione “disciplinare” poi “annullata dal CNF”: al riguardo, non può che ricordarsi che, ai sensi dell’articolo 61, comma 3 della legge n. 247/12, la proposizione del ricorso al CNF sospende l’esecuzione del provvedimento. Non a caso, peraltro, le ipotesi di fungibilità tra misure presofferte e sanzioni disciplinari è limitato, dall’articolo 62, comma 8, della legge professionale al solo caso di concorrenza tra la sanzione della sospensione disciplinare e il periodo di sospensione cautelare presofferto, e peraltro in relazione ai medesimi fatti.
    Analogamente prevedeva, peraltro, l’articolo 47, comma 2 del R.D.L. n. 1578/33, a mente del quale il periodo necessario per la maturazione del diritto alla reiscrizione (in allora quantificato in cinque o sei anni, a seconda del fatto che la condotta oggetto di sanzione fosse o meno stata commessa con “abuso di prestazione dell’opera di avvocato, ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio”) decorresse dalla data di inizio della sospensione “nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare”.
    Tale disposizione avrebbe forse potuto fornire copertura normativa alla soluzione dei quesiti posti dal richiedente, sebbene negli stessi si parli di sospensione disciplinare (e non cautelare) e si specifichi che la sanzione precedentemente scontata sarebbe stata comminata per fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla radiazione.
    Tuttavia, come affermato nel recente parere n. 24 del 20 aprile 2022, l’articolo 47 del R.D.L. n. 1578/1933 deve ritenersi tacitamente abrogato dall’articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12 che, rinnovando la disciplina della materia, dispone che “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.
    L’ordinamento professionale vigente non prevede pertanto alcuna ipotesi di fungibilità tra il periodo funzionale alla reiscrizione e misure o sanzioni interdittive precedentemente sofferte.
    Né potrebbe ritenersi applicabile, sia pure in via analogica, la disposizione di cui all’articolo 657 c.p.p. Il codice di procedura penale è infatti applicabile, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. n), unicamente al procedimento disciplinare, per tutto quanto non previsto dal medesimo articolo 59 che ha ad oggetto lo svolgimento del procedimento a partire dall’approvazione del capo di incolpazione (lett. a) fino al deposito del provvedimento (lett. m). Orbene, il caso oggetto del quesito riguarda una fase successiva, che nemmeno coincide con l’esecuzione della sanzione, quanto piuttosto con le condizioni dettate dalla legge per la reiscrizione a seguito dell’irrogazione e dell’esecuzione della sanzione medesima. La reiscrizione, con ogni evidenza, non potrà che avvenire secondo le previsioni ordinamentali e i principi che attengono alla corretta tenuta degli albi.
    Pertanto, la risposta al primo e al secondo quesito non può che essere negativa, mentre resta conseguentemente assorbito il terzo quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere 25 novembre 2022, n. 48

  • Il COA di Lagonegro chiede di sapere come procedere in relazione all’integrazione del CDD, qualora non risulti applicabile – per assenza del numero di candidati sufficiente – la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento CNF n. 1/2014, a mente della quale: “Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti”. Chiede, in particolare, se si possa o si debba procedere ad elezioni suppletive qualora l’Ordine portatore di resti e con minor numero di iscritti non abbia un numero di candidati sufficiente all’assegnazione; e se dette elezioni suppletive possano tenersi prima della proclamazione degli eletti.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa. Nel parere deliberato nella seduta del 27 maggio 2022 su quesito del COA di Catania e relativo al caso – solo parzialmente analogo – in cui a seguito di morte di uno dei componenti del locale CDD si sarebbe dovuto far luogo allo scorrimento, come primo dei non eletti, di un candidato che non aveva riportato alcun voto, il CNF ha affermato che:

    Nel caso di cui al quesito, non vi sono – in senso stretto – non eletti tra i quali selezionare il subentrante. I candidati che non hanno riportato voti, infatti, non hanno raggiunto la soglia minima di consenso che avrebbe permesso loro di concorrere – seppur in astratto – all’elezione (ad esempio, mediante scorrimento in lista, o in caso di rinuncia di uno o più eletti o ancora, come nel caso che ci occupa, subingresso a seguito di morte del consigliere). Si tratta, cioè, di candidati che non hanno incontrato, nemmeno in forma minima, il consenso degli elettori e, pertanto, non possono concorrere nemmeno in via eventuale, successiva e mediata, all’elezione.
    Si versa pertanto, in una chiara ipotesi di impossibilità di ricorso al subingresso, la quale appare contemplata dall’articolo 13, comma 1 del Regolamento. Nell’impossibilità di procedere al subingresso, e in assenza di specifiche previsioni al riguardo, la soluzione non potrà che essere quella di procedere a elezioni suppletive.

    Nel caso di cui al quesito del COA di Lagonegro, parimenti si versa in una ipotesi di impossibilità di integrazione del collegio mediante i criteri ordinari che, per l’appunto, prevedono una ipotesi di scorrimento/subingresso dei primi dei non eletti. Parimenti deve ritenersi, pertanto, che l’unico modo per integrare il collegio sia quello di far luogo in via sussidiaria ad una elezione suppletiva da parte del COA che – ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Regolamento – sarebbe stato chiamato ad integrare la composizione del CDD mediante l’indicazione del primo dei non eletti.
    Atteso che la natura di tale elezione è, in tal caso, più propriamente quella di una elezione integrativa volta a garantire il perfezionamento della composizione del collegio in attuazione del principio recato dall’articolo 5, comma 4 del Regolamento, si ritiene – in risposta al secondo quesito – che essa possa svolgersi prima della proclamazione degli eletti, non appena si abbia piena contezza dell’impossibilità di applicare la richiamata disposizione regolamentare.

    Consiglio nazionale forense, parere 28 ottobre 2022, n. 47

  • Il COA di Pesaro chiede di sapere quale sia la data di scadenza del mandato di un Consiglio dell’Ordine eletto nel gennaio 2020, premesso che il precedente Consiglio – eletto a giugno 2019 – è decaduto per dimissioni ed è stato commissariato dal settembre 2019 al gennaio 2020.

    La risposta è resa nei termini seguenti. La durata dei Consigli dell’Ordine è disciplinata dall’articolo 28, comma 7, primo periodo della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno”. Tale disposizione è espressamente richiamata dall’articolo 17, comma 3, secondo periodo della legge n. 113/2017, a mente del quale – appunto – “Alle elezioni successive [alla prima elezione disciplinata dalla medesima legge] si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Tali disposizioni devono essere lette e interpretate congiuntamente a quella di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 247/12 che, disciplinando le conseguenze dello scioglimento del COA, dispone che “In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione”. La circostanza che la disposizione richiamata faccia riferimento ad elezioni “in sostituzione” – e non già a “nuove elezioni” o a “elezioni per il rinnovo” – porta a ritenere che il Consiglio eletto a seguito di commissariamento resti in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato. Nel caso prospettato dal quesito, pertanto, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 28, comma 7 e l’articolo 33, comma 3 della legge n. 247/12, il Consiglio eletto nel gennaio 2020 cesserà il proprio mandato il 31 dicembre 2022, data di scadenza del mandato del Consiglio eletto nel giugno 2019 e successivamente commissariato.

    Consiglio nazionale forense, parere 23 settembre 2022, n. 33-bis

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche, ha rigettato l’impugnazione in parte qua).

    Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 37406 del 21 dicembre 2022

  • Istanza di iscrizione all’albo e falsa attestazione di non aver ricevuto condanne penali: irrilevante che il reato fosse estinto

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda l’iscrizione all’albo ad un consiglio dell’ordine tacendo di una precedente condanna penale, a nulla rilevando che il reato fosse estinto, giacché la dichiarazione che deve fare l’istante è di non aver subito condanne penali, a nulla rilevando una causa estintiva successiva alla condanna e verificatasi ai sensi dell’art. 167 c.p., la quale è circostanza che non incide sull’elemento psicologico, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

  • Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) – Falsa dichiarazione in sede di iscrizione all’albo.

    Escludono la sussistenza della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), presupposto soggettivo necessario per ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell’art. 17 L. n. 247/2012 (già 17 del R.D.L. n. 1578/1933), i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense (per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense. A tal fine, la falsa dichiarazione resa dall’interessato in sede di iscrizione all’albo non può non assumere negativo rilievo in relazione al dovere di verità cui deve essere ispirato e conformato il rapporto con il Consiglio dell’Ordine, così come sancito, per gli iscritti, dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) (Nella specie, il ricorrente aveva censurabilmente attestato di non avere riportato condanne penali, così rendendosi autore di una falsa dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed esponendosi alle eventuali sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

  • DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

    Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
    (Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022