L’accusa infondata di una condotta non conforme alla deontologia professionale può costituire fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, sanzionabile nello stesso processo in cui sia proferita ex art. 96 cpc.
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Il rimborso forfetario non richiede una specifica istanza di parte
Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.
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La liquidazione delle spese legali secondo il range indicato nei parametri forensi non è sindacabile in sede di Legittimità
In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140/2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla ivi allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete: l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella. In ogni caso, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.
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La forma dell’accordo sul compenso professionale
L’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2233 cc, che non può ritenersi abrogata dall’art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale. Conseguentemente: 1) tanto la proposta quanto l’accettazione devono rivestire la forma scritta, non essendo all’uopo sufficiente un comportamento concludente, né la scrittura in parola può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura; 2) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato determinato con delibera societaria, a cui l’avvocato aveva poi aderito, dando esecuzione al mandato ed emettendo la relativa fattura, ma senza formalizzare l’accettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l’esistenza di un valido accordo sul compenso).
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Anche le imprecazioni possono avere rilievo disciplinare
L’imprecazione è un comportamento sicuramente deprecabile, che tuttavia non assume automatico rilievo sotto il profilo deontologico, allorché -per il contesto e le altre circostanze- non comporti pubblico pregiudizio al prestigio, all’immagine e alla dignità dell’avvocatura (Nel caso di specie, trattavasi di un alterco per motivi legati alla circolazione stradale, di cui un ignoto passante aveva filmato video, poi divenuto virale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 24 del 7 marzo 2023
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Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD
Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 24 del 7 marzo 2023
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Il diritto dell’avvocato di andare in pensione prevale sul divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare
Il diritto ad usufruire di trattamenti previdenziali ed assistenziali e quindi alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell’ordinamento forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare con automatismo il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 23 del 7 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 10. -
La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può attenuare la sanzione
Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169. -
Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l’incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) e fiducia (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019.