Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 62 del 31 marzo 2021