La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 66 del 31 marzo 2021