La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento […]