Autore: admin

  • Il COA di Foggia chiede di sapere se possa disporsi l’integrazione nell’albo ordinario di un avvocato stabilito in origine iscritto nella sezione speciale in quanto in possesso del titolo spagnolo di abogado non esercente, ottenuto sulla base dei titoli richiesti all’epoca dell’originaria iscrizione (2017).

    Come affermato da ultimo dal Consiglio nazionale forense nel proprio parere n. 39/2017 “la condizione di non esercente non è ostativa all’iscrizione nella sezione speciale […] in considerazione, a tacer d’altro, dell’assorbente rilievo che l’esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti, per l’iscrizione nella sezione speciale, dal D. Lgs. n. 96/2001”, essendo a tal fine sufficiente il possesso di titolo abilitante in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Milano chiede se sia possibile procedere all’iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall’ordine di provenienza di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare.

    Come correttamente riportato dal quesito, l’orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell’iscritto dall’ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti. Tale divieto si applica tanto all’ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all’ordine di arrivo, che non può disporre l’iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall’ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere n. 56/2021.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 11 dicembre 2023

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023

  • Il COA di Spoleto formula quesito in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici nel caso di un avvocato che abbia sottoscritto un contratto di impiego a tempo determinato per un anno, eventualmente prorogabile e infine prorogato fino al 5 settembre 2024, nel quale si preveda che l’incarico è revocato e il contratto risolto in caso di inosservanza delle direttive del presidente e che è facoltà del Presidente dell’ente revocare l’incarico in caso venga meno il rapporto fiduciario ovvero sussistano precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali.

    Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense:

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente­ avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale. [così Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021].

    Dalle informazioni fornite dal COA in sede di formulazione del quesito non è possibile evincere, in particolare, se ricorrano nella specie i requisiti di cui ai punti i) e iii), compresi i corollari, nonché l’esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali dell’ente. D’altra parte, la tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato) può in astratto porre problemi sotto il profilo dello stabile inquadramento. Desta senza dubbio perplessità, infine, il fatto che sia prevista la possibilità di una revoca per mancata osservanza delle direttive del Presidente dell’ente, laddove l’articolo 23 prevede che la responsabilità dell’ufficio (con conseguente possibilità di impartire direttive) sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
    Valuti pertanto il COA, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi e alla luce delle concrete caratteristiche della fattispecie, la compatibilità dell’iscrizione con il rispetto dei principi e dei requisiti sopra rassegnati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Palermo chiede di sapere “se i soggetti che abbiano iniziato il tirocinio ex art. 73 dopo il 01/04/2022 e che si siano iscritti al Registro dei praticanti successivamente al 01/04/2022, debbano frequentare i corsi di formazione obbligatoria ex art. 43, L. 247/2012”.

    L’articolo 5 del d.m. n. 17/18 – in attuazione dell’articolo 43 della legge n. 247/12 – prevede che il corso di formazione “ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale”.
    La formulazione dell’articolo 5, comma 1 e, in particolare, il riferimento ivi contenuto alla frequenza degli uffici giudiziari ex art. 44 LPF, sembra presupporre – almeno in via di principio – una compatibilità tra frequenza degli uffici giudiziari e frequenza del corso di formazione obbligatorio. 
    Tuttavia – a rigore – tale astratta compatibilità è circoscritta all’ipotesi in cui la persona che frequenta l’ufficio giudiziario sia contestualmente iscritta al registro dei praticanti. Ciò avviene sempre nel caso del tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della legge professionale e di cui al d.m. 58/16. E avviene invece solo eventualmente nel caso della formazione presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 (in questo senso depongono il comma 5-bis e il comma 10 del medesimo articolo 73: cfr. in questo senso il parere CNF n. 9/2018).
    L’obbligo di frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 e al d.m. n. 17/2018 discende infatti dall’iscrizione nel registro dei praticanti.
    In sintesi, è dunque possibile concludere che:
    a) gli iscritti nel registro del tirocinio che frequentino gli uffici giudiziari ex art. 44 LPF e d.m. n. 58/16 debbano frequentare il corso di formazione obbligatorio per l’intera durata del tirocinio (diciotto mesi);
    b) gli iscritti nel registro del tirocinio che – contestualmente all’iscrizione – svolgano lo stage ex art. 73, secondo le modalità di collaborazione con COA e CNF di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, pure siano assoggettati all’obbligo per l’intera durata del tirocinio.
    Posta questa premessa, la risposta al quesito è resa nei termini seguenti: per i soggetti che abbiano iniziato lo stage ex art. 73 dopo l’1.4.2022 e che siano contestualmente iscritti nel registro del tirocinio sussiste, stante la contestuale iscrizione nel registro del tirocinio, l’obbligo di frequenza dei corsi ex art. 43 legge n. 247/12.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 24 novembre 2023

  • Il COA di Catania formula i seguenti quesiti: 1. se la nomina del difensore d’ufficio nei procedimenti di cui in narrativa possa avvenire esclusivamente attraverso l’indicazione di nominativi di Avvocati iscritti nell’Elenco unico ex art. 29 Disp. Att. c.p.p.; 2. ove invece possa darsi accesso alla formazione e creazione di elenchi distinti, se i COA hanno o meno mantenuto, sia pure in via residuale ed in particolare nella materia in discussione, la facoltà di formare elenchi di Avvocati che abbiano una specifica e comprovata preparazione, disponibili ad assumere le difese d’ufficio, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco unico nazionale, da indicare, nel rispetto dei criteri di rotazione, alle Autorità, ovvero alle parti, che ne facciano richiesta. Quali, in tal caso siano i requisiti per l’inserimento nei relativi elenchi; 3. se comunque, in caso di designazione da parte del giudice, ed a prescindere da eventuali ipotesi di invalidità e irregolarità della nomina, l’Avvocato che non sia iscritto nell’elenco unico nazionale ex art 29 Disp. Att. c.p.p. commette illecito disciplinare assumendo il patrocinio dello straniero e/o richiedente protezione internazionale; 4. se, in ogni caso di designazione da parte del giudice, l’Avvocato che si astiene, ritenendo di non avere sufficienti competenze, commette illecito disciplinare.

    Le questioni che sottopone il COA richiedente attengono alla difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    Occorre premettere che il diritto alla protezione internazionale appartiene alla sfera dei diritti soggettivi e trova il suo fondamento nell’art. 10 comma 3° della Costituzione Italiana, nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Cedu e nella Carta di Nizza. La protezione internazionale attiene alla categoria degli status (Cass. SS.UU. 17 dicembre 1999 n. 907) e le procedure preposte al suo riconoscimento hanno natura accertativa, e non costitutiva, di un diritto di cui il richiedente è già titolare per il fatto stesso di trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.251/2007, attuativo della Direttiva Europea n 2004/83/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto (ordinanza 26.06.2012 n. 10686) che nell’ordinamento italiano il diritto di asilo previsto dall’art. 10 comma 3° Cost. trova attuazione nei tre diversi e complementari istituti dello status di rifugiato (art. 11 del D. Lgs. 251/07) della protezione sussidiaria (art. 14 del D.lgs. 251/07) e della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 del D. Lgs. 286 del 1998).
    È necessario, altresì, sottolineare l’indubbia specificità e complessità delle procedure per l’accertamento della protezione internazionale nonché la conseguente effettività della tutela nelle procedure giudiziali che richiedono che tutti gli operatori coinvolti siano dotati di adeguata formazione.
    Premesso e sottolineato quanto innanzi, è altresì fuori di dubbio che, qualora il Legislatore abbia ritenuto di prescrivere requisiti specifici per l’esercizio del munus di difensore di ufficio in procedure particolari, lo ha fatto: è il caso della difesa di ufficio innanzi gli Organi di giustizia minorile.
    A legislazione vigente, non si rinvengono previsioni specifiche che regolino i requisiti soggettivi che l’avvocato deve possedere al fine di assumere consapevolmente la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale. È, dunque, procedere su base interpretativa valorizzando, per un verso, il dato sistematico e, per altro, il dato teleologico.
    Andando in ordine, correttamente il COA richiedente invoca gli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che stabiliscono che la nomina del difensore d’ufficio avvenga “nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. L’art. 29 delle disp. att. c.p.p. originariamente demandava al Consiglio dell’ordine la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. Tale norma è stata modificata nel 2015 con attribuzione di tale attività al Consiglio Nazionale e l’istituzione dell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto presso il Consiglio Nazionale. Nel Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, allo stato, non è contemplata la materia del diritto dell’immigrazione.
    Interpretando sistematicamente le previsioni innanzi citate, non è possibile ritenere che, alle liste dei difensori d’ufficio degli stranieri, non sia applicabile la disciplina dell’art. 29 delle disp. att. c.p.p. così come novellato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Primo approdo, dunque, è il seguente: poter assumere la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale, l’avvocato deve essere iscritto nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale.
    Vieppiù.
    Il Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio demanda ai Consigli dell’Ordine territoriali la gestione delle liste e dei sistemi di turnazione. Sul punto l’art. 15 (Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA) stabilisce le liste del quale l’ordine territoriale deve necessariamente dotarsi; tuttavia, non esclude la possibilità di istituirne delle altre. Tra queste seconde, rientra quella relativa alle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    Non si rinvengono motivi ostativi a che il Consiglio dell’Ordine territoriale (come avviene, peraltro, nel caso delle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi gli Organi di giustizia militare), subordini l’iscrizione nella istituenda lista ad una dichiarazione da parte dell’avvocato istante di possedere specifica competenza nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    È ragionevole ritenere, interpretando teleologicamente le previsioni innanzi citate, che la competenza debba essere dimostrata:
    a) comprovando l’esperienza acquisita, maturata almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, con la necessità di produrre: 1. almeno un ricorso introduttivo proposto in materia di diritto degli stranieri e 2) di aver partecipato almeno a tre udienze di convalida o proroga nelle procedure per il trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione o richiedente asilo;
    b) od anche, b) documentando di aver svolto, almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, specifica formazione e/o di aver preso parte ad un numero significativo di eventi di aggiornamento professionale.
    I quesiti di cui ai nn. 3 e 4 sono inammissibili in quanto attinenti ad aspetti di natura deontologica e disciplinare e, come vali, esclusi dal vaglio proprio di questa sede.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 28 novembre 2023

  • Il COA di Roma chiede di esprimere parere circa la possibilità, nell’ambito delle liste dei difensori di ufficio dal Consiglio predisposte, e nel pieno rispetto della disciplina dell’elenco Unico Nazionale tenuto da codesto CNF, e del sistema di turnazione giornaliero di sostituzione in udienza, al fine di garantire il regolare svolgimento dei processi, in caso di impedimento del collega difensore di turno e prima ancora dell’inizio del turno stesso, che sia il medesimo Consiglio ad indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, escludendo la possibilità di delega diretta da parte del turnista impedito”.

    Si premette che il COA richiedente ha, sostanzialmente, già formulato il medesimo quesito relativo, però, alla possibilità di “predisporre un Regolamento interno del Coa territoriale disciplinante le Difese di Ufficio che preveda che, prima del singolo incarico processuale derivante dal turno, quando il difensore di turno giornaliero per le sostituzioni in udienza ex art. 97 comma IV c. p.p. (nonché per il c.d. turno arresti e fermi, posto che la situazione appare pienamente assimilabile), sia impedito allo svolgimento del turno, sia il Coa direttamente (notiziato dell’impedimento) ad attingere il nominativo di un sostituto da un elenco predisposto dal COA stesso su base volontaria, rimanendo preclusa al difensore impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..”. La risposta è stata in termini negativi sul presupposto che “Il tenore delle previsioni citate (art. 29 disp. att. c.p.p.. e art. 97, comma 2, c.p.p.) non sembra poter legittimare prassi che non prevedano il ricorso al sistema informatizzato né l’esercizio, in deroga della potestà regolamentare da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.”.
    Con il quesito oggi formulato, tuttavia, variano i termini della questione che attiene, più correttamente, alla gestione delle liste tenute dal Consiglio dell’Ordine ed al sistema di turnazione giornaliero, entrambe di competenza del Consiglio dell’ordine.
    Ciò premesso, al quesito si reputa di dare risposta parzialmente affermativa nei termini che seguono.
    Ove il “turnista impedito” informi il Consiglio dell’Ordine di non poter presenziare all’udienza, prima ancora dell’inizio del turno stesso, il Consiglio medesimo, nell’osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, comma 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un’apposita lista della quale il Consiglio dell’Ordine deve dotarsi, fermo restando che comunque non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..

    Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 28 novembre 2023

  • Il COA di Ivrea formula quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato.

    La permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall’art. 1-quater dell’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l’esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
    Come noto, il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio che, all’art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell’elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.
    Nel caso sottoposto, si ritiene che si versi nella ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che “In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l’avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all’art. 7, comma 2, del presente regolamento.”.
    Ciò detto, si sottolinea che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento cit.
    Per i motivi già indicati, è ben possibile che l’avvocato ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall’art. 5 che dall’art. 9 del Regolamento cit. per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell’Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 28 novembre 2023

  • Dies a quo prescrizionale: l’accertamento del CNF concernente la permanenza e la cessazione della condotta illecita non è sindacabile in sede di legittimità

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’accertamento di fatto del CNF concernente la permanenza e la cessazione della condotta deontologicamente rilevante non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 della legge n. 247 del 2012, ma già ai sensi dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, può essere proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge con la conseguenza che l’accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. De Masi), SS.UU., sentenza n. 33412 del 30 novembre 2023

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. De Masi), SS.UU., sentenza n. 33412 del 30 novembre 2023