L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia comprovato l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare per generici problemi personali, peraltro senza alcuna documentazione a supporto).
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L’inadempimento al mandato non è automatica fonte di responsabilità disciplinare
L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), sicché, in caso di mancanza di prove sufficienti su tale profilo, in virtù del principio del favor rei, l’insufficienza o contraddittorietà delle prove della violazione deontologica comporta il proscioglimento dell’incolpato cui non compete di dimostrare la propria innocenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024
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La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024
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La duplice ratio del divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite
L’art. 35 co. 8 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (secondo cui “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”) -che costituisce applicazione dell’art. 10 L. n. 247/2012 (“Informazioni sull’esercizio della professione”), dell’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”), dell’art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo → (“Riserbo e segreto professionale”) e dell’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo → (“Divieto di accaparramento”)- ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall’altro, tutelare l’autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024
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Il divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite non può essere aggirato riproducendo -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- articoli di stampa che diano quell’informazione
Nelle informazioni al pubblico, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →. Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l’escamotage di riprodurre -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- l’informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l’assistenza legale prestata dall’incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. De Michele), sentenza del 24 settembre 2005, n. 126. -
Sul divieto deontologico di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite
In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (art. 35 co. 8 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →)(1), giacché lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024
NOTE:
(1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55.
(2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39. -
Espressioni sconvenienti e offensive: illecito dire che il Collega di controparte non avrebbe meritato di superare l’esame da avvocato
Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva commentato l’udienza in corso con le frasi “io non farei passare all’esame nessuno all’esame di avvocato” e “andiamo a fare il ragù che facciamo prima”, entrambe pronunciate alla presenza della collega di controparte e del giudice anch’essa donna. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 275 del 28 giugno 2024
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Dosimetria della sanzione: il Giudice della deontologia deve rimanere nei limiti di attenuazione e aggravamento previsti dal codice
I criteri di attenuazione e aggravamento della sanzione disciplinare rispetto alla misura edittale previsti dall’art. 22 co. 2 e 3 cdf sono tassativi e vincolanti per il giudice della deontologia in sede di dosimetria della sanzione da applicarsi in concreto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 274 del 28 giugno 2024
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L’esercizio di attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori in difetto di relativa abilitazione
Costituisce illecito deontologico, per violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato non cassazionista che svolga attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori, seppure in uno ad avvocati abilitati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 274 del 28 giugno 2024
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Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l’incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 273 del 22 giugno 2024