Nell’assunzione della difesa di un imputato già assistito da altro difensore, il nuovo legale deve rendere edotto il precedente difensore, contravvenendo, in difetto, ai doversi di lealtà e probità (nella fattispecie l’età giovane dell’incolpato, la sua limitata esperienza professionale e il successivo ravvedimento inducono ad evitare una sanzione, anche nella considerazione che la vissuta esperienza è sufficiente a far ritenere un più puntuale rispetto dei doveri di colleganza. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Rutelli), decisione del 23 giugno 1988, n. 35