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  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza

    In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 20 aprile 2011, n. 53

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Revoca

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata previsto dall’art. 17, comma 1, n. 3), del r.d.l. n. 1578/33 è requisito richiesto per l’iscrizione nel registro dei praticanti, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. n. 37/34 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578/33 e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37/34.
    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata implica necessariamente anche un giudizio esteso alle qualità dell’aspirante professionista ed ai fatti della sua vita, compresa la vita privata di pubblico eco. E’ pertanto legittima la revoca dell’iscrizione già deliberata laddove il C.d.O., come nella specie, abbia considerato sia la non genuinità delle dichiarazioni contenute nella istanza di iscrizione sia l’esistenza di un precedente penale (Il C.n.f. precisa, in motivazione, che non tanto rileva, ai fini dell’apprezzamento del requisito della condotta, l’esistenza di una sentenza di patteggiamento, quanto piuttosto il titolo di reato nel caso di specie contestato, l’oggetto del furto ed il luogo e le modalità esecutive, nonché l’esiguo importo dei sei libri che si era tentato di rubare, trattandosi di elementi rivelatori di una condotta individuale oggettivamente non ispirata al permanente e corretto rispetto delle regole sociali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 23 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), decisione del 20 aprile 2011, n. 52

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota 13 giugno 2011 Prot. n. 15889, premettendo di avere già sottoposto a questa Commissione richiesta di parere in merito all’istanza di un dipendente della Regione Siciliana, abilitato all’esercizio della professione forense, di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, in quanto adibito al “servizio contenzioso del lavoro” dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Pubblica Funzione – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha formulato un quesito integrativo in relazione al parere 23 febbraio 2011 n. 30 di questa Commissione, reputandosi utile l’esame della situazione rappresentata nella nota della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio Contenzioso del Lavoro del 24 marzo 2010 Prot. n. 45256, non trasmessa con l’originaria richiesta di parere.

    Va preliminarmente evidenziato che con il parere n. 30/2011 questa Commissione non ha potuto che prendere atto della situazione affatto chiara, emergente dalla documentazione annessa all’originario quesito del Consiglio rimettente, per la mancanza di specifici riferimenti di dettaglio relativamente alla pianta organica dell’ente Regione Siciliana, alla struttura dei suoi “Ufficio legislativo e legale” e “Servizio del contenzioso del lavoro” (che la Regione medesima ha definito essere ancora allo “stato embrionale”), all’organigramma degli stessi ed alla loro autonomia funzionale nei rapporti con la gerarchia amministrativa dell’ente.

    In tale contesto, il parere n. 30/2011, pur richiamando i principi generali costituenti ius receptum in tema di requisiti legittimanti l’iscrizione del dipendente pubblico o la sua permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo, ha dato atto della carenza, in specie, degli elementi oggettivi atti a supportare ragionevolmente la risposta – positiva ovvero negativa – al quesito formulato dal Consiglio rimettente.
    Opina, quindi, il Consiglio territoriale se dalla sopra indicata nota 24 marzo 2010 della Regione Siciliana possano trarsi, in punto di fatto, oggettività utili ad un più compiuto esame della questione.
    Il contenuto della comunicazione dell’amministrazione regionale può sintetizzarsi nei seguenti termini:
    (i) il “Servizio contenzioso del lavoro” è stato istituito a norma dell’art. 4 della l.r. n. 10/2000 “al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro”;
    (ii) trattasi di “struttura diretta del dipartimento della funzione pubblica al cui vertice è posto il dirigente generale (legale rappresentante dell’Amministrazione)” ed “è organizzato con la costituzione di apposita struttura professionale volta ad espletare direttamente l’attività legale … caratterizzato da una propria autonomia funzionale”;
    (iii) peraltro, non esiste una pianta organica dell’amministrazione regionale;
    (iv) a norma di legge la difesa in giudizio dell’amministrazione regionale è attribuita all’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali vengono eseguite tutte le notificazioni e la quale sovente si avvale del servizio regionale per il supporto difensivo e nei casi di conflitto d’interessi connesso alla primaria rappresentanza dello Stato;
    (v) nell’organizzazione regionale risulta istituito anche l’ “Ufficio legislativo e legale” che, tuttavia, di fatto “non si occupa della rappresentanza e difesa dell’amministrazione nei giudizi innanzi alla magistratura del lavoro”, ancorché la l.r. n. 19/2008 (integrata dal D.P.R. n. 12/2009) abbia attribuito le competenze del “Servizio contenzioso del lavoro” proprio all’ Ufficio legislativo e legale (modifica organizzativa non ancora attuata, essendosi l’amministrazione regionale avvalsa della proroga consentita dal predetto Decreto presidenziale).
    Delineati, nei termini su espressi, gli elementi di fatto salienti, osserva questo Consiglio Nazionale che le precisazioni fornite dall’amministrazione regionale, se, per un verso, consentono di presumere (pur in assenza di documentata evidenza della pianta organica dell’ente) che il personale di estrazione professionale addetto al “Servizio contenzioso del lavoro” possa operare in regime di autonomia funzionale, per altro verso non chiariscono l’effettiva consistenza dell’attività dal Servizio svolta, dovendosi considerare di portata assorbente la rappresentanza processuale dell’ente regionale attribuita ex lege all’Avvocatura dello Stato. Né appare, sotto altro consistente profilo, il rapporto funzionale tra l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione – al quale sembra devoluta la cura di tutti gli affari legali dell’ente, inclusa la materia del contenzioso del lavoro – ed il Servizio contenzioso del lavoro, avendo la normativa regionale e regolamentare attribuito al primo ogni competenza; in proposito, l’esistenza di una prassi – per la quale l’Ufficio Legislativo e Legale non curerebbe questioni di natura giuslavoristica – non consente di inquadrare sistematicamente l’ambito di attività del Servizio contenzioso del lavoro, in relazione all’oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
    Ritiene, in conclusione, questa Commissione che, allo stato, gli acquisiti ulteriori elementi di fatto non siano di per sé idonei a legittimare l’istanza dell’interessato di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 90

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 5 luglio 2011, il parere di questa Commissione in merito alle modalità di determinazione dell’onorario di avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione; il quesito verte, in particolare, sull’applicabilità della tariffa per le prestazioni giudiziali, ovvero di quella in materia stragiudiziale.

    La risposta al quesito presuppone, preliminarmente, l’inquadramento dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione e della connessa attività del difensore nell’ambito giudiziale o in quello stragiudiziale.

    Pur essendo il procedimento introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiaramente orientato alla deflazione del contenzioso, mediante appunto l’introduzione di un filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione ordinaria, la mediazione si realizza al di fuori del processo – costituendo condizione di procedibilità della domanda introduttiva dello stesso – e non può, pertanto, ascriversi ad alcuna delle vicende tipiche dei riti processuali.
    Va, d’altro canto, considerato che l’attività del difensore nell’ambito della mediazione è di per sé indifferente al risultato effettivamente conseguito dal procedimento; di talché, l’onorario spetta indipendentemente dalla conciliazione, o meno, della controversia.
    In tale prospettiva, l’attività di assistenza esperita dall’avvocato va collocata nell’alveo delle prestazioni in materia stragiudiziale; d’altro canto, ove dovesse, diversamente opinandosi, ipotizzarsi il riferimento alla tariffa giudiziale, la voce di tabella “opera prestata per la conciliazione” limita l’esigibilità dell’onorario a quella perfezionatasi in corso di causa, risultando di per sé inapplicabile.
    Considerato, peraltro, che la vigente tariffa in materia stragiudiziale – ben anteriore all’introduzione dell’istituto della mediazione – non contiene uno specifico riferimento, soccorre l’art. 10 della tariffa stessa che autorizza il ricorso analogico ad altre specifiche voci della tabella, “regolanti casi simili o materie analoghe”.
    A tale proposito – e ferma l’opportunità di revisione della tariffa con appropriata introduzione di una voce ad hoc – questa Commissione ritiene che, allo stato, ai fini della determinazione dell’onorario spettante per l’opera prestata nel procedimento di mediazione possa trovare applicazione la voce 2 della tabella annessa alla tariffa stragiudiziale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 89

  • Si chiede (quesito del COA di Verona) se nell’ambito dell’informazione professionale di cui agli artt. 17 e 17-bis c.d.f., sia consentita l’indicazione della qualifica di Mediatore professionista e con quali modalità e/o limitazioni.

    Va premesso che non pare corretta l’espressione Mediatore – Professionista evocando il secondo termine la figura di esercente esclusivo a titolo professionale e attività di mediatore.

    E’ da rilevare esemplificatamente che gli artt. 4 e 6 del regolamento del D.M. 180/210 fanno riferimento a mediatori in possesso di requisiti di qualificazione, di specifica formazione e di onorabilità che, in quanto tali, possono essere iscritti nell’elenco di mediatori presso gli organismi di mediazione.
    La funzione di mediatore presuppone un’adeguata competenza che a norma del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 6/7/2011 N. 145 che all’art. 3 prevede “l’assegnazione di affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea universitaria posseduta” ed all’art. 4 “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”
    L’art. 55 bis c.d.f.Art. 55 bis cod. prev. –MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette pre…Leggi il testo completo →, recentemente introdotto, prevede al comma I che “l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza”.
    In tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti che richiedono per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori il possesso anche di una specifica competenza e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso appositi enti.
    Nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui agli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee.
    L’indicazione, ad esempio, sulla carta intestata della qualifica di mediatore abilitato non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo.
    Si tratta, in buona sostanza, di informazione su un settore di esercizio di attività prevalente che attiene anche alla professione dell’avvocato ed aggiunge un quid pluris lecito alla sua immagine, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione.
    Conclusivamente l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato non pare, di per sé, confliggere con gli art. 17 c.d.f. e art. 17 bis c.d.f.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 88

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona con nota del 23 maggio 2011 Prot. n. 1050/2011 ha richiesto il parere di questa Commissione in merito alle condizioni legittimanti l’iscrizione (o la permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo) degli avvocati dipendenti di enti pubblici; il formulato quesito si pone, in specie, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell’ente di appartenenza, ove l’ufficio legale sia collocato in posizione di “staff” con subordinazione gerarchica ai dirigenti delle aree funzionali dello stesso. Si desume dal quesito che l’ente pubblico interessato non abbia istituito un ufficio legale autonomo ed indipendente rispetto alla sua pianta organica, di talché i dipendenti con qualifica professionale di avvocato sono destinati a diversi ambiti organizzativi, nei quali si realizza la commistione o la prevalenza di funzioni amministrative.

    Questo Consiglio Nazionale ha costantemente affermato il principio per il quale, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, è necessario che presso l’ente esista un ufficio legale costituente un’entità autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica e che gli addetti all’ufficio stesso si occupino, con libertà ed autonomia, delle funzioni legali di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo ed in posizione di indipendenza (cfr. Cons. Naz. Forense 16 luglio 2008 n. 72).

    La natura tipicamente tassativa dei requisiti richiesti dalla disposizione dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 – in quanto si configura una deroga di portata eccezionale al regime generale di libertà, autonomia ed indipendenza condizionante l’iscrizione o la permanenza dell’avvocato nell’albo – costituisce ius receptum; sicché il diritto del dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, richiede la sussistenza dei seguenti ineludibili requisiti sostanziali: (i) che presso l’ente pubblico di appartenenza sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, preposto alla specifica trattazione dei soli affari legali dell’ente, (ii) che al predetto ufficio l’avvocato dipendente sia stabilmente destinato, per occuparsi in via esclusiva degli affari legali dell’ente (Cons. Naz. Forense 21 febbraio 2003 n. 5).
    L’indagine valutativa del Consiglio territoriale, preposto alla custodia dell’elenco speciale annesso all’albo, non può, quindi, prescindere dalla verifica della concreta ricorrenza dei sopra indicati requisiti, in difetto dei quali il dipendente versa nella condizione di incompatibilità all’iscrizione o alla permanenza nell’elenco stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 87

  • Si chiede (quesito del COA di Massa Carrara) se sia legittimo e consentito che un soggetto non abilitato alla professione e non iscritto in nessun Albo o Registro tenuto da un Consiglio dell’Ordine, utilizzi sulla propria carta intestata la dicitura “studio legale”.

    Questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo univoco, la non liceità deontologica dell’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di chi non sia abilitato a titolo definitivo alla professione legale e non sia iscritto all’albo degli avvocati.

    Tale principio è stato affermato anche nell’ipotesi di iscrizione al registro dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio siccome titolari di uno status abilitativo provvisorio meramente finalizzato al tirocinio forense ed alla partecipazione all’esame d’avvocato, essendosi ritenuto che la locuzione “Studio Legale” evocasse l’immagine di una piena professionalità idonea a consentire la professione forense in tutte le sue varie connotazioni (CNF pareri 38/2009, 44/2010, 41/2011) inducendo il cliente in errore sull’abilitazione del titolare dello studio.
    Il principio su esposto deve, a fortiori, essere ritenuto applicabile nei confronti di coloro che non siano iscritti ad un Albo o ad un Registro tenuto da un Consiglio dell’Ordine Avvocati osservandosi, peraltro, che la sanzione in una tale ipotesi non potrebbe comunque derivare dall’Ordinamento Professionale Forense stante l’assenza del potere disciplinare nei confronti dei non iscritti.
    Sarà quindi eventualmente facoltà, se non onere, del C.O.A. valutare la singola fattispecie onde verificare se nel concreto l’utilizzo illegittimo della dicitura Studio Legale sia sintomatico dell’esercizio di attività in violazione degli art. 348 c.p. e 488 c.p. ed assumere, eventualmente, le conseguenti iniziative avanti all’Autorità Giudiziaria competente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86

  • Quesito del Ministero della Giustizia

    Con nota 21 luglio 2011 Prot. n. 47028/12400/SF/FC il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla compatibilità dell’esercizio della professione forense da parte di un pubblico dipendente che fruisca del periodo di aspettativa previsto dall’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. L’amministrazione rimettente ha, in particolare, evidenziato di avere sottoposto analogo quesito al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, il quale ha risposto il 18 luglio 2011 riportandosi sinteticamente al parere 9 maggio 2007 n. 26 espresso da questa Commissione – ad istanza del medesimo Consiglio territoriale – con riferimento all’istituto dell’aspettativa non retribuita del pubblico dipendente ed ai suoi effetti in ordine alla possibilità di iscrizione all’albo degli avvocati in pendenza di tale condizione giuridica. Al riguardo, l’amministrazione rimettente, sottolineando la specificità dell’aspettativa contemplata dal sopra indicato art. 18 della Legge n. 183/2010, ha richiesto a questa Commissione se l’orientamento espresso nel parere n. 26/2007 possa trovare conferma anche relativamente a tale fattispecie.

    La questione è stata già esaminata da questa Commissione, formando oggetto del recente parere n. 70/2011, la cui motivazione può riassumersi nei seguenti termini:
    – la previsione dell’art. 18 della Legge n. 183/2010 comporta la sospensione a termine del rapporto di lavoro pubblico, con conseguente affievolimento dei connessi doveri imposti al dipendente anzitutto con riguardo, per quanto in specie rileva, al regime delle incompatibilità tipiche del rapporto stesso di dipendenza;
    – la disposizione legislativa costituisce norma di natura eccezionale, derogatoria dello statuto generale del lavoro dipendente e nell’ambito di quest’ultimo esaurisce la sua portata applicativa;
    – non può, peraltro, dubitarsi che, pur versando in condizione di aspettativa non retribuita (la quale non incide sul diritto alla conservazione del posto ed alla riammissione in servizio), l’interessato mantenga lo status di pubblico dipendente, venendosi per ciò stesso a trovare nella situazione di incompatibilità all’iscrizione nell’albo professionale prescritta dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. n. 1578/1933.
    In conclusione, questa Commissione, richiamato sotto ogni altro aspetto il proprio parere n. 70/2011, ribadisce che, anche nell’ipotesi di fruizione dell’aspettativa consentita dall’art. 18 della Legge n. 183/2010, la permanenza del rapporto di dipendenza pubblica è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 85

  • L’Ordine di Vicenza, chiede come debba interpretarsi la norma tariffaria in presenza di richiesta di opinamento da parte degli iscritti e, in particolare, se possa essere liquidato l’onorario previsto per la redazione di contratti relativamente ad una transazione conclusa in pendenza e con riferimento ad un procedimento civile, ma al di fuori dell’attività di udienza.

    Il quesito va risolto alla luce delle vigenti tariffe, che prevedono che l’onorario di cui alla voce 21 si applichi solo “ove (la conciliazione) avvenga in sede giudiziale”, cioè mediante verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti innanzi al Giudice. Il principio innovativo rispetto alla previgente tariffa trova conferma anche nella relazione ministeriale e nel parere del Consiglio di Stato allegati al testo normativo, nei quali si specifica che, ove la conciliazione non avvenga d’innanzi al Giudice, un’eventuale transazione vada ricompensata applicandosi la tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

    Pertanto, in virtù delle tariffe vigenti, qualora una controversia venga definita mediante verbale di conciliazione troverà esclusivamente applicazione la tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di onorario delle prestazioni eseguite prima dell’accordo e in relazione a quest’ultimo la sola voce di onorario.
    Qualora, invece, la lite venga definita transattivamente attraverso un accordo extra processuale, non è dovuto l’onorario di cui alla voce 21 oltre alle voci di onorario applicabili in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel giudizio l’avvocato dovrà chiedere quale compenso dovuto per la transazione i soli onorari previsti a tale proposito, in particolare, soltanto quelli che riguardano specificatamente l’attività correlata alla definizione transattiva, quali le conferenze di trattazione, la corrispondenza e l’attività di redazione del contratto.
    Quanto alla giurisprudenza richiamata dal C.O.A. richiedente, va rilevato che l’orientamento in essa contenuto era pienamente giustificato in vigenza delle tariffe anteriori al D.M. 127/04, le quali concepivano la voce di onorario di cui alla richiesta di parere come dovuta tutte le volte che una controversia già pendente in giudizio trovasse definizione in un accordo transattivo consacrato sia in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti d’innanzi al giudice, sia in un negozio extra processuale, cosicché il sopradetto principio non può applicarsi alle nuove tariffe diverse rispetto a quelle che il Supremo Collegio ebbe ad applicare nel procedimento sottoposto al suo vaglio. Di tanto lo stesso C.O.A. mostra di essere a piena conoscenza, tant’è che precisamente espone i termini della questione evidenziando le due possibili soluzioni, tra le quali, si ribadisce, è da preferire quella letterale, aderente alla vigente disciplina.
    La Commissione ritiene pertanto di dare la seguente soluzione al quesito posto: la voce 21, tabella A) III, D.M. 127/2004, può trovare applicazione solo in caso di definizione transattiva della controversia che abbia luogo mediante verbale di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 21 settembre 2011, n. 82