Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Omessa informazione alla parte assistita – Grave illecito deontologico – Cancellazione.

    Viene meno ai principi della dignità, probità e decoro professionali l’avvocato che omette di informare la parte assistita sull’andamento di una procedura e tace la consegna, da parte del debitore, di un assegno, adducendo peraltro, contrariamente al vero, di aver proceduto a pignoramento che richiede ed ottiene a conclusione di assistenza giudiziaria, in occasione di pagamenti dovuti a titolo di risarcimento, una somma di denaro promettendone la restituzione poi avvenuta soltanto in parte; che trattiene per cinque anni una somma ricevuta e comunque non la restituisce totalmente (nel caso di specie, vista la gravità dei comportamenti è stata ritenuta equa la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lodi, 6 giugno 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 14 aprile 1993, n. 60

  • Tenuta Albi – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Nullità.

    Conformemente all’art. 37, secondo comma del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, la cancellazione dagli Albi non può essere disposta se non dopo aver sentito le giustificazioni dell’interessato. (Accoglie ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 14 aprile 1993, n. 59

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Cancellazione – Esecutività in pendenza di ricorso in cassazione – Sospensione – Non proponibilità.

    Il potere di sospendere la esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense spetta esclusivamente alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in via preventiva ed in camera di consiglio su istanza del ricorrente. (Dichiara improponibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 56

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Cancellazione – Esecuzione da parte del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione – Inammissibilità.

    È inammissibile l’impugnazione dell’esecuzione della delibera di cancellazione di un professionista dagli albi dopo che il Consiglio nazionale forense aveva già rigettato il ricorso, essendo tale atto del Consiglio dell’Ordine un adempimento di un preciso ed univoco obbligo di legge, una mera presa d’atto di un provvedimento divenuto esecutivo per effetto della pronuncia del Consiglio nazionale forense. (Dichiara improponibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 56

  • Procedimento disciplinare – Sospensione delle esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense – Competenza delle Sez. Unite della Cassazione.

    Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine di presa d’atto della decisione del Consiglio nazionale forense di rigetto del ricorso contro provvedimento di cancellazione dall’Albo Speciale e di dare esecuzione alla cancellazione – Inammissibilità.
    Il potere di sospendere la esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense spetta unicamente alle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, con indirizzo costante, a seguito di ricorso per Cassazione avverso pronuncia del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle Sezioni Unite della Corte suprema non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva ed in Camera di Consiglio, su istanza del ricorrente (art. unico, legge 1973, n. 738, modificato dall’art. 56, quarto comma, R.D.L. 1933, n. 1578).
    È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la deliberazione del Consiglio dell’Ordine locale con cui, preso atto di una precedente decisione del Consiglio nazionale forense, di rigetto del ricorso contro un provvedimento di cancellazione dall’Albo Speciale, veniva deciso di dare esecuzione alla cancellazione. Infatti la decisione opposta integra la figura di un provvedimento del tutto atipico, non previsto dalla legge professionale fra quelli impugnabili, trattandosi – nel caso di specie – non di una decisione che presuppone, per essere ritenuta tale, un esame del merito ed una motivata deliberazione, bensì di una mera presa d’atto del provvedimento di sospensione divenuto esecutivo – per effetto della pronuncia del Consiglio nazionale forense, provvedimento al quale il Consiglio locale doveva – (in adempimento di un preciso ed univoco obbligo di legge) – dare esecuzione con conseguente invito all’Avvocato di uniformarsi allo stesso. (Improponibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 55

  • Norme Deontologiche – Principi Generali – Dovere di decoro anche nella vita privata.

    Fermo il principio in base al quale colui che esercita la professione forense deve comportarsi, anche nella vita privata, in modo del tutto corretto ed irreprensibile, quando i fatti addebitati non hanno alcun riferimento con l’attività professionale, concernendo in via esclusiva la vita privata e per loro natura, non appaiono tali da aver suscitato reazioni negative al di là di una ristretta cerchia di persona, senza – quindi – determinare rilevanti conseguenze negative per la dignità ed il buon nome della classe forense, deve tenersi conto di tali circostanze ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare (nelle specie: riduzione della sanzione della cancellazione dagli Albi con quella di un anno di sospensione dall’esercizio della professione per rilascio di cambiali non onorate alla scadenza). (Accoglimento parziale del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 13 aprile 1993, n. 54

  • Tenuta Albi – Albo Avvocati e Procuratori – Pratica forense – Pratica presso gli Uffici della Avvocatura dello Stato – Legittimità.

    Il D.P.R. n. 101/90 non ha abrogato il secondo comma dell’art. 24 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «presso gli uffici della Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore».
    Invero le disposizioni del D.P.R. 101/90 sono state introdotte nell’ordinamento in virtù della previsione di cui all’art. 2 secondo comma della legge 24 giugno 1988, n. 242. Un’attenta lettura di questa norma induce a ritenere che il legislatore ha inteso accordare all’esecutivo la competenza a condurre nuove norme dirette a determinare gli aspetti concernenti le modalità attuative della pratica e l’accertamento del suo effettivo svolgimento, lasciando inalterata la precedente normativa per ciò che concerne i soggetti legittimati a presiedere alla formazione dei praticanti procuratori che in coerenza con l’intento del legislatore, l’art. 1 secondo comma D.P.R. 101/90 ha stabilito che la pratica forense si svolge principalmente (e non dunque esclusivamente) presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale, e il successivo art. 10 ha specificamente indicato le norme precedenti abrogate, senza includere, fra di esse l’art. 24 del R.D. 1611/33.
    Né sussiste alcuna ragione di abrogazione per incompatibilità fra il secondo comma dell’art. 24 e la normativa introdotta dal D.P.R. 101/90. Non si può considerare l’Avvocatura dello Stato soggetto inidoneo ad accogliere nei propri uffici i laureati praticanti, in quanto le attività svolte in quegli uffici non consentirebbero al praticante di acquisire tutte le indispensabili cognizioni ed esperienze proprie della professione forense. Infatti accade nella realtà che, il procuratore o l’avvocato che accoglie il praticante può occuparsi prevalentemente o esclusivamente di questioni attinenti al diritto civile, o al diritto penale o al diritto amministrativo, ma non per questo si può inferire che egli sia un soggetto inidoneo all’esercizio della pratica, tanto più che esistono strumenti alternativi o integrativi previsti dal D.P.R. n. 101/90, quali la frequenza per un periodo non superiore a un anno di uno dei corsi postuniversitari previsti dall’art. 18 R.D.L. n. 1578/33, la frequenza di corsi integrativi biennali di formazione professionale istituiti dai Consigli dell’ordine (art. 3 D.P.R. n. 101/90) e quale ancora l’abilitazione al patrocinio (legge 24 luglio 1985, n. 406 e art. 8 del D.P.R. 101/90). (Accoglie ricorso)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 13 aprile 1993, n. 53

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non è ispirata ad un animus iniuriandi e non lede il prestigio e il decoro dell’Ordine, la condotta dell’avvocato che qualifica in un atto giudiziario un collega “legale, sedicente avvocato”, quando l’espressione miri esclusivamente a rappresentare un illegittimo comportamento tenuto dal collega per quanto riguarda la qualifica professionale vantata (nella specie l’espressione era riferita ad un soggetto iscritto all’albo come procuratore, che aveva utilizzato il titolo di avvocato in una lettera spedita ad alcuni clienti del ricorrente). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 23 settembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 13 aprile 1993, n. 52

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Azione nei confronti di ex-cliente – Illecito deontologico – Non sussiste.

    L’avvocato che assuma il patrocinio contro una persona precedentemente assistita non viola il dovere di fedeltà allorquando siano trascorsi circa 10 mesi tra la cessazione della sua funzione di difensore di una parte e l’assunzione del patrocinio dell’altra e quando nessuna informazione o conoscenza possa essere utilizzata nel successivo patrocinio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 8 marzo 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 9 aprile 1993, n. 51

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Censura.

    L’avvocato che in un ricorso al pretore del lavoro usa espressioni ed epiteti gravemente offensivi privi di qualsiasi giustificazione ai fini difensivi utilizzando, per cinque volte in meno di quaranta righe, l’aggettivo « truffaldino » per indicare il comportamento della controparte, viene meno ai doveri deontologici e arreca pregiudizio alla dignità e al decoro professionale (nel caso di specie, considerando come attenuante che l’incolpato è stato trascinato da passione nella difesa di un congiunto, è stato ritenuto equo applicare la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 5 ottobre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 31 marzo 1993, n. 50