Nell’ambito del procedimento di impugnazione di una decisione, il deposito del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense e non al consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, come invece tassativamente stabilisce l’art. 59, I comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e la mancanza, nel ricorso, di qualsiasi specificazione dei motivi sui quali si fonda l’impugnazione, determina l’inammissibilità dello stesso ricorso. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 28 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 171