Il sindacato disciplinare del consiglio dell’ordine non è limitato ai fatti ed ai comportamenti che ricadono nell’esercizio della professione, ma si estende a tutti i comportamenti dell’avvocato, anche estranei alla professione, tutte le volte che siano chiamati in causa la dignità e il decoro che debbono costantemente connotare il di lui comportamento. (Accoglie in parte il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia del 18 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 9 febbraio 1995, n. 12