L’avvocato che, continuativamente, emetta o utilizzi fatture per operazioni inesistenti, incorre nel reato di frode fiscale e pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto per il quale è applicabile la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 17 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. CAGNANI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 114