Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo del 22 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. CAGNANI, rel. Di BENEDETTO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 117