La riabilitazione, nel caso di condanna penale, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’iscrizione del professionista nell’albo tenuto dal consiglio dell’ordine. È necessario, quindi, valutare complessivamente i fatti che hanno determinato le condanne penali in precedenza intervenute. (Nel caso di specie il Consiglio nazionale forense ha favorevolmente considerato la giovanissima età del condannato, il decorso di un periodo di quindici anni dai fatti delittuosi, l’ottima condotta successiva del ricorrente). (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 7 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 30 settembre 1995, n. 88