Costituisce comportamento censurabile, in quanto non conforme ai criteri di correttezza e lealtà che debbono costituire il canone fondamentale del prestigio e del decoro di un avvocato, l’avere partecipato, dopo la rinuncia al mandato, a successive udienze in nome e per conto della parte assistita, senza mai dichiarare di avere rinunciato al mandato, e l’avere […]