L’avvocato che trattenga somme del cliente a compensazione dei propri onorari, e trattenga documenti del proprio assistito a garanzia del pagamento delle sue competenze professionali, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la pena della sospensione per mesi due, tenuto conto della restituzione di quanto illegittimamente trattenuto). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 127