L’impugnazione avverso una decisione del consiglio dell’ordine, deve essere proposta mediante ricorso da depositarsi, a norma dell’art. 59 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, al consiglio dell’ordine locale. Deve ritenersi pertanto inammissibile il ricorso presentato non già al consiglio dell’ordine, ma direttamente al Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del […]