Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta in modo sistematico e continuativo assegni privi di copertura, non adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi ma anzi partecipando ad un disegno delittuoso a danno degli stessi. (Nella specie in considerazione dei precedenti disciplinari specifici a carico del professionista e della gravità dei fatti è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1o dicembre 1994/13 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Franco), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 182