Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che sia stato sottoscritto dal difensore, non munito di mandato speciale, e che manchi della sottoscrizione dell’incolpato; infatti, secondo il disposto dell’art. 60 u.c. r.d. 37/34, il professionista incolpato può difendersi personalmente, oppure farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo speciale, munito di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 175