La particolare delicatezza dei rapporti personali tra coniugi nei giudizi di separazione e divorzio impone all’avvocato di astenersi dall’assumere la difesa della controparte nella fase successiva. Pertanto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che dopo aver difeso un coniuge nella causa di separazione assuma la difesa dell’altro coniuge nella successiva causa di divorzio. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 23 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 187