È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria, pena la nullità, una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che dovrà essere comunicata all’incolpato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 giugno 1994). […]