Autore: admin

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Procura irrevocabile a vendere – Appropriazione somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

    L’avvocato che si appropri di somme avute in ragione del mandato ed ometta di darne il rendiconto al cliente, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante anche se la prestazione richiesta rientri nell’ambito di una procura a vendere, in quanto il professionista è tenuto a rispettare, entro e fuori l’attività professionale, i doveri di lealtà e correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione della cancellazione – Legittimità.

    Le sanzioni da applicare al professionista resosi responsabile degli illeciti disciplinari, stabilite dall’art. 40 l.p. come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91, sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione e la radiazione. È pertanto legittima l’inflizione della sanzione della cancellazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – Autonomia.

    Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 31 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 28 novembre 1998, n. 176

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 27 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Caddeo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 165

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 18 novembre 1998, n. 160

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 16 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 11 novembre 1998, n. 142

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. Guidi), sentenza del 7 novembre 1998, n. 140

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Richiesta di revoca – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Ammissibilità.

    Il provvedimento con il quale il C.d.O. rigetta l’istanza di revoca della sospensione cautelare, proposta dal professionista, può essere oggetto di impugnazione al C.N.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 23 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. Guidi), sentenza del 7 novembre 1998, n. 139

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Revoca della misura cautelare giudiziaria – Revoca della sospensione cautelare – Automaticità – Non sussiste – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Necessità.

    La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Pertanto la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 23 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. Guidi), sentenza del 7 novembre 1998, n. 139