È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 28 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Pauri), sentenza del 18 novembre 1998, n. 156