Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del principio di colleganza il professionista che spedisca, a mezzo raccomandata a.r., una lettera dai toni offensivi al collega e per conoscenza alla controparte stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GAZZARA), sentenza del 7 novembre 1998, n. 136