L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del procedimento. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 161