Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, consentendo e favorendo la distruzione di documenti del cliente, conservati nel suo studio e considerati rilevanti dal giudice penale, si renda complice di comportamenti scorretti del proprio assistito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 29 settembre 1998, n. 121