La precedente astensione di un consigliere in un procedimento disciplinare esperito verso un professionista non determina la necessità dell’astensione del consigliere in un diverso procedimento riguardante il medesimo soggetto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 25 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 202