L’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, che trattenga ingenti somme incassate in nome e per conto del cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del prestigio e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Siciliano), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 239