Le sanzioni da applicare al professionista resosi responsabile degli illeciti disciplinari, stabilite dall’art. 40 l.p. come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91, sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione e la radiazione. È pertanto legittima l’inflizione della sanzione della cancellazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141