L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (come nel caso in cui vengono trattenute somme), la decorrenza del termine ha inizio dalla data in cui venga chiesta la cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 119