Non è possibile consentire la reiscrizione all’albo quando il professionista richiedente si sia reso responsabile del reato di calunnia aggravata e reiterata nei confronti di terzi, magistrati e colleghi. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 24 luglio 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 11 luglio 1996, n. 98