L’avvocato che accusi il collega di aver indotto il cliente di questi a comportamenti illeciti, che usi nei confronti del collega espressioni offensive e minacciose e che notifichi allo stesso le proprie doglianze con lettera raccomandata a.r., pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo di quei doveri di correttezza e colleganza a cui ciascun avvocato è tenuto. (Nello specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 11 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Pauri), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 219