L’avvocato che definisca come collega un soggetto privo della qualifica professionale ingenerando nel cliente il convincimento che costui sia effettivamente un avvocato, e che, presso il proprio studio, ingaggi una lite con il falso professionista aggredendolo e provocandogli lesioni personali, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 106