Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 28 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. D’Arle), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 2

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 234

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 15 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 233

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 8 gennaio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 224

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 13 gennaio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 222

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 21 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 211

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Illecito trattenimento di somme di spettanza del cliente – Omesso impiego di somme come da disposizione del giudice – Illecito deontologico.

    Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, ottenute apponendo firme false di girata su assegni intestati al cliente ed ai figli minori dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie in considerazione del ravvedimento del professionista che ha restituito le somme integrate degli interessi maturati la sanzione della radiazione È stata sostituita con la cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 22 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 209

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 22 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 209

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ripetutamente si appropri di somme del cliente avute in ragione del suo mandato e ometta altresì di espletare gli incarichi ricevuti. (Nella specie in considerazione della reiterazione del comportamento illecito, È stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 8 novembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Ruggeri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 208

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Termine per l’eccezione – Motivi di ricusazione.

    Nel procedimento disciplinare l’eccezione di ricusazione può essere proposta fino al giorno precedente quello dell’udienza ed i motivi di ricusazione non possono consistere in una generica contestazione della potestas iudicandi, per asserite e non specificate ragioni di «parzialità e pregiudizio». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 8 novembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Ruggeri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 208