Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del decoro e probità propri della classe forense l’avvocato che, per estrinsecare il suo pensiero politico, afferri una persona (nella specie un minore extracomunitario che offriva oggetti nella pubblica via), la trattenga e la trascini contro il suo volere incorrendo peraltro nel reato di violenza privata sanzionato dal giudice penale. (Nella specie la sanzione della sospensione per anni uno è stata sostituita dalla sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 230