Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 28 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. D’Arle), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 2