Nel procedimento disciplinare l’eccezione di ricusazione può essere proposta fino al giorno precedente quello dell’udienza ed i motivi di ricusazione non possono consistere in una generica contestazione della potestas iudicandi, per asserite e non specificate ragioni di «parzialità e pregiudizio». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 8 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Ruggeri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 208