L’articolo 38, terzo comma, della legge professionale forense dispone che il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116