Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sull’esito negativo della causa, non restituisca i documenti avuti in ragione del mandato, usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti della parte assistita e ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, essendo venute meno alcune delle ipotesi di illecito disciplinare contestate, la sanzione della sospensione È stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 240