Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; ne consegue che, per il divieto della reformatio in peius, la sanzione errata deve essere sostituita con la più lieve sanzione della censura. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 20 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 105