La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel procedimento disciplinare e non può neppure essere recepita acriticamente come fondamento per una affermazione di responsabilità. Possono e debbono peraltro essere valutati i fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 2 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 7 settembre 1999, n. 103