La compentenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 febbraio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 149