Deve essere rigettata la richiesta di ulteriore e diversa ricostruzione dei fatti presentata per la prima volta nel ricorso al C.N.F., e relativa peraltro a circostanze non rilevanti al fine di escludere la riconosciuta e provata responsabilità disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 23 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 127