Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, si appropri di somme avute in ragione dello stesso e dia false informazioni al cliente provocando allo stesso un grave danno patrimoniale. (Nella specie, anche in considerazione del grave danno patrimoniale, è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 119