Autore: admin

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Abuso di titolo di avvocato da parte di un procuratore legale antecedentemente alla legge 27/1997 – Illecito disciplinare.

    Costituisce illecito disciplinare l’uso abusivo del titolo di avvocato da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla legge 27/1997; infatti tale disposizione normativa che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore non costituisce certamente ius superveniens rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva, né effetto sanante per l’infrazione precedentemente commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 27 maggio 1999, n. 67

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 7 settembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 82

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 novembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 66

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 26 febbraio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 65

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 4 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 64

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 82/95 ed altre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 63

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 75/95 ed altre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 62

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 71/95 ed altre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 61

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, 15, 17, 20 novembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 60

  • Avvocato – Elezioni forensi – Ballottaggio – Ammissione candidati – Dichiarazione di candidatura – Necessità – Non sussiste – Termine di presentazione – Natura ordinatoria.

    Sono ammessi al ballottaggio tutti coloro che non hanno conseguito la maggioranza ma hanno ottenuto voti nelle elezioni primarie; l’ammissione non è condizionata ad alcuna formalità come la dichiarazione di candidatura o il deposito della stessa, il cui termine ha carattere solo ordinatorio. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, biennio 1998/1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 18 maggio 1999, n. 59