Nel procedimento disciplinare forense la sottoscrizione dell’atto introduttivo ad opera del difensore ovvero dell’incolpato che stia in giudizio personalmente è elemento indispensabile per la formazione dell’atto stesso, sicché il suo difetto determina la inesistenza dell’atto e l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 5 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Vinatzer), sentenza del 20 aprile 1999, n. 38