È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 4 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 64