L’avvocato che, nel reagire alla provocazione altrui, usi in scritti difensivi espressioni gravemente offensive nei confronti del collega pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’articolo 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione dalla sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che aveva messo in dubbio l’integrità morale e la preparazione culturale del collega). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 aprile 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 16 giugno 1999, n. 75