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  • Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Termine di durata – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l.p. in relazione agli articoli 4 e 35 della costituzione – Manifesta infondatezza.

    La ratio cui è ispirata la concessione dell’ abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l’esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali per valore e per materia. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 4 e 35 cost., dell’articolo 8 l.p.f. che prevede il termine massimo di sei anni per il patrocinio provvisorio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 23 aprile 1999, n. 44

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato nominato dirigente dell’area amministrativa). (Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Campobasso, 4 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 21 luglio 1999, n. 99

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato nominato dirigente dell’area amministrativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 16 marzo 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 24 giugno 1999, n. 84

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato nominato dirigente dell’area amministrativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 22 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 43

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compenso presso l’abitazione del cliente – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento contrario alla dignità e decoro professionale l’avvocato che si rechi presso il domicilio del proprio cliente debitore per sollecitare il pagamento delle proprie spettanze, soprattutto quando ciò avviene alla presenza di terzi estranei al rapporto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 13 luglio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 20 aprile 1999, n. 42

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.

    La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 13 luglio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 20 aprile 1999, n. 42

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Iscrizione – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Requisiti – Tassatività – Sussiste.

    Il professionista dipendente di ente pubblico, trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
    1) presso l’ente da cui egli dipendeva era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. Solo in questa ipotesi, infatti, è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente che neppure precedentemente alla trasformazione poteva essere iscritto per mancanza dei requisiti richiesti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 22 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 20 aprile 1999, n. 41

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 8 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 76

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 10 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 18 maggio 1999, n. 55

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 24 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Guidi), sentenza del 18 maggio 1999, n. 49