Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.

    La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 13 luglio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 20 aprile 1999, n. 42

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Iscrizione – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Requisiti – Tassatività – Sussiste.

    Il professionista dipendente di ente pubblico, trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
    1) presso l’ente da cui egli dipendeva era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. Solo in questa ipotesi, infatti, è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente che neppure precedentemente alla trasformazione poteva essere iscritto per mancanza dei requisiti richiesti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 22 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 20 aprile 1999, n. 41

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 8 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 76

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 10 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 18 maggio 1999, n. 55

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 24 giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Guidi), sentenza del 18 maggio 1999, n. 49

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, senza data).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 20 aprile 1999, n. 40

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Omesso avviso al difensore – Irrilevanza.

    La contestazione precisa e concreta dell’incolpazione e la citazione del professionista a comparire all’udienza fissata per l’apertura del procedimento è necessaria per la tutela del diritto di difesa e la validità del procedimento disciplinare, mentre è irrilevante l’omesso avviso al difensore del giorno all’uopo fissato per l’audizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Omessa indicazione dell’estensore – Omessa intestazione «Repubblica italiana – In nome del popolo italiano» – Validità della decisione.

    Per la validità della decisione è necessaria, per espresso disposto normativo, la sottoscrizione del presidente e segretario mentre l’indicazione del consigliere redattore, mera disposizione regolamentare, non può considerarsi determinante ai fini della validità. È altresì irrilevante ai fini della validità della decisione l’omessa apposizione della dicitura «Repubblica italiana – In nome del popolo italiano», essendo la decisione del C.d.O. provvedimento di natura amministrativa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Deposito oltre il termine – Consigliere relatore non rieletto – Nullità – Non sussiste.

    Il termine di deposito della decisione ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina invalidità; è pertanto legittimo il deposito della decisione effettuato oltre vari mesi dall’udienza dibattimentale, a nulla rilevando l’eventualità che il consigliere relatore o il presidente al momento del deposito non sia più consigliere dell’ordine perché non rieletto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

    Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo d’incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39