Il professionista che dia false informazioni e minacci il cliente per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali, ometta di dare al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento e non adempia all’obbligo di pagare al C.d.O. il contributo annuale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi nove a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155