È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 9 novembre 1999, n. 217