Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155