Viene meno ai doveri di dignità, lealtà e indipendenza il professionista che costituisca una società di recupero crediti, partecipandovi come socio accomandante, che presti la propria opera senza chiara autonomia di giudizio e senza libertà di azione in favore della predetta società, che dia vita ad una immedesimazione dell’attività professionale con l’attività sociale, utilizzata, peraltro, come strumento di accaparramento di clientela. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 185