Il procedimento che si svolge dinanzi al COA è un procedimento di carattere amministrativo. Ne consegue che ad esso non risultano applicabili le norme, se non espressamente richiamate, codificate nei codici di procedura civile e penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 17 aprile 2008).
Autore: admin
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Ratio – Fattispecie
Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.
La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. è diretta ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario che deve sussistere tra il cliente e l’avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista.
Affinché la condotta dell’avvocato resti immune da censure deontologiche, non è sufficiente che il professionista affermi, dichiari o comunichi alle parti la sussistenza della situazione di incompatibilità per essere stato avvocato di entrambe, ma occorre altresì che egli ponga in essere tutte le cautele necessarie perché queste dichiarazioni non solo siano veritiere, ma appaiano in concreto tali da far apparire l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio o ipotesi. (Nella specie, alla dichiarazione formale con la quale il professionista comunicava ai due suoi clienti in contrapposizione che non avrebbe tutelato alcuno dei due, era seguito un comportamento che aveva dato luogo a situazioni di fatto, concludenti ed oggettive, in evidente contrasto con la posizione solo formalmente assunta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Casale Monferrato, 25 settembre 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bassu), decisione n. 48 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24 c.d.f. – Violazione
Il professionista, una volta aperto nei suoi confronti il procedimento disciplinare, può avvalersi della facoltà di non riscontrare e rispondere a qualsiasi richiesta o invito gli venga proposto, rientrando tale comportamento nella libertà di scelta della linea difensiva da adottare che viene ritenuta la più utile ed efficace. Tale principio va tuttavia coordinato con il principio deontologicamente codificato secondo cui il professionista, fino a quando non viene aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, ha il dovere di fornire al C.O.A. tutte le giustificazioni e chiarimenti relativi a fatti per cui è necessario collaborare con i competenti ordini forensi nell’attuazione del loro fini istituzionali, sicché l’omissione di tale dovere implica la violazione dell’art. 24 c.d. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Grimaldi), decisione n. 47 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Tariffe forensi – Voci tariffarie – Esame e studio – Oggetto della prestazione – Attività di assistenza – Pertinenza – Attività di consulenza – Esclusione
Attesa la distinzione che la Tariffa forense chiaramente enuncia tra l’attività di assistenza e quella di consulenza, alcuna remunerazione è dovuta al professionista per la voce tariffaria “esame e studio”, laddove risulti che alcuna attività di assistenza sia stata compiuta dall’interessato, essendo la predetta voce tariffaria esclusivamente prevista per le prestazioni di assistenza e non per quelle di consulenza. Ne consegue che l’aver richiesto una somma per una voce di tariffa non corrispondente ad una prestazione effettuata integra di per sé, ed anche in riferimento all’importanza della somma in discussione rispetto al totale di quanto richiesto (che nella specie rappresentava ben oltre la metà dell’importo complessivamente domandato), un comportamento deontologicamente scorretto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 46 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Elemento psicologico
Qualora, sulla base delle circostanze emerse nella fase istruttoria e dibattimentale, risulti che l’incolpato non abbia inteso offendere l’onore e la professionalità del magistrato cui egli abbia rivolto espressioni ingiuriose e non pertinenti allo svolgimento dell’incarico difensivo, la rivisitazione dell’elemento psicologico, pur restando la condotta connotata da colpa per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell’art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale, consente di contenere il biasimo disciplinare nella misura dell’avvertimento in luogo della sanzione irrogata della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 45 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocato stabilito – Esercizio della professione all’estero – Sopravvenuto difetto dei requisiti di residenza e domicilio – Cancellazione – Esclusione – Interpretazione comunitariamente orientata
Va annullata la delibera con la quale il C.O.A. disponga la cancellazione dall’Albo dell’avvocato stabilito esercente la professione all’estero per (sopravvenuto) difetto dei requisiti di residenza e domicilio professionale in Italia, dovendo la disciplina interna (che in tema di requisiti per l’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza per effetto della l. n. 526/99) essere necessariamente armonizzata con l’art. 52 del Trattato di Roma e con tutta la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ove si riconosce agli avvocati comunitari il diritto di stabilirsi ovunque nel territorio della Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello Stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività nel territorio della stessa Comunità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 10 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 44 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure attinenti al merito – Inammissibilità
Va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare, laddove i motivi di ricorso, lungi dal suscitare uno scrutinio del provvedimento del C.O.A. alla stregua di un mero riscontro di legalità con esclusivo e limitato riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, abbiano invece riguardo a pure questioni di merito con le quali si pretende di censurare l’iniziativa in sé del Consiglio, giudicata infondata per difetto del comportamento che si suppone scorretto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 3 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), decisione n. 43 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Difetto di legittimazione ex art. 50 L.P. – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da soggetto che, ai sensi dell’art.50 L.P., non risulti compreso tra i soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari dei C.d.O. ossia – ed unicamente – il professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento ed il p.m. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lagonegro, 8 settembre 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso proposto dagli esponenti – Difetto di legittimazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dai ricorrenti esponenti senza l’assistenza di un difensore iscritto all’Albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori. Ai sensi dell’art. 50 L.P., le decisioni disciplinari dei C.d.O. possono essere impugnate soltanto dal professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento e dal p.m., dovendosi escludere la legittimazione all’impugnazione da parte degli esponenti che si ritengano danneggiati dal comportamento dell’avvocato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Cagliari, 8 ottobre 2003 e 13 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Allorio), decisione n. 41 del 20 aprile 2011
-
Avvocato – Elezioni Forensi – Modalità di presentazione delle candidature – Carattere obbligatorio – Esclusione
Le modalità di presentazione delle candidature utilizzate in occasione delle elezioni del COA non hanno carattere obbligatorio, giacchè, riguardando la fase c.d. preparatoria e precedente alle operazioni di voto, restano affidate alla libera scelta dei candidati, anche in assenza di un apposito regolamento. Esse non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge e quindi rientrano nella libertà di autorganizzazione dei singoli, delle associazioni di categoria o di gruppi spontanei di avvocati in vista della competizione elettorale, la quale è governata dal principio “tutti elettori, tutti eleggibili” e dal principio della personalizzazione del voto. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso i risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del C.d.O. di Lecce, biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), decisione n. 40 del 13 aprile 2011