Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari senza alcuna preventiva autorizzazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 6 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 251