La pronuncia del C.N.F. che dichiara la nullità della decisione del C.d.O. per ragioni formali (mancata sottoscrizione del presidente) consente la ripresa dell’azione disciplinare, salva l’eventuale maturata prescrizione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 luglio 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 74