Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, dignità e decoro l’avvocato che incassi somme di denaro dai clienti senza rilasciare parcelle ed emettere fatture formali, non essendo tale fatto giustificabile in relazione ad un eventuale successivo condono fiscale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 27 dicembre 1999, n. 269