È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 1o comma r.d. 37/1934, perche´ non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 15 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 60