La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel procedimento disciplinare e non può neppure essere recepito acriticamente come fondamento per una affermazione di responsabilità; i fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale possono infatti, e debbono, essere valutati discrezionalmente dal C.d.O. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 23 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.GUIDI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 93