Pone in essere un comportamento che viola il dovere di colleganza l’avvocato che conferisca ad un professionista l’incarico di collaborare alla difesa di un proprio cliente e non si adoperi per garantire il pagamento del compenso e che non risponda alla richiesta di inviare un fondo spese inoltrata dal collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 18 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 278