Ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F., avverso le decisioni del C.d.O., spetta solo al professionista iscritto ed al P.M. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato dal terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso, avverso decisione C.O. di Bologna, 22 settembre 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. […]