La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto il ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione di compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, revocava il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. Lanciano, 21 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 50