Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perche´ lesivo del decoro e probità propri della classe forense l’avvocato che nella sua vita privata ponga in essere un comportamento culminante nei reati di violenza sessuale, minacce ed estorsione, per i quali sia stato ritenuto responsabile e condannato dal giudice penale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. BONZO), sentenza del 8 aprile 2000, n. 27