È inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento e posta a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 9 giugno 2000, n. 56