Il professionista che, partecipando ad un medesimo disegno criminoso, apponga autentiche di firme su fogli bianchi, utilizzi atti falsi e si appropri indebitamente di somme, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 4 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 63