Secondo il disposto del nuovo rito penale deve escludersi un qualsiasi automatismo tra il procedimento e il giudicato penale e quello disciplinare. Il giudice penale è tenuto, infatti, a valutare liberamente il comportamento e gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 maggio 2000, n. 33