La rinuncia all’impugnazione, validamente e ritualmente espressa dalla parte ricorrente e dal suo difensore, comporta, ex artt. 40 e 54 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e artt. 59 ss. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la cessazione della materia del contendere. (Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla decisione Consiglio Ordine […]