Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, revocato quale difensore d’ufficio, solleciti ad imputati detenuti la sua nomina quale difensore di fiducia e che, nominato difensore, si allontani dall’aula d’udienza senza darne omunicazione al giudice e non consentendo pertanto la propria sostituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 107