Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che spedisca alcuni atti al cliente in un arco di tempo che, pur pregiudicando la possibilità di appellare una sentenza, è da ritenersi congruo, quando il cliente stesso nulla abbia detto in merito all’urgenza della richiesta.(Nella specie l’avvocato è stato prosciolto dall’addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 24 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158