L’avvocato nominato difensore d’ufficio in un procedimento penale, che non si presenti all’udienza e che non adduca in merito alcuna giustificazione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici . (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 NOVEMBRE 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 4 novembre 2000, n. 141