La decisione disciplinare deve essere notificata, per costante giurisprudenza del Consiglio nazionale forense, al domicilio eletto dall’interessato. Tuttavia una diversa modalità di notificazione non ne determina la nullità qualora la notificazione medesima abbia raggiunto il suo scopo, come quando il destinatario ne sia venuto comunque a conoscenza ed abbia proposto, come nella specie, tempestivo ricorso […]