Pone in essere un comportamento contrario al principio di colleganza ed in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non provveda al pagamento delle parcelle inviate da un collega
incaricato quale suo procuratore extra disctrictum. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 9 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 13 luglio 2001, n. 161