Deve essere dichiarata la nullità della decisione disciplinare emessa con la presenza di un consigliere ricusato per il quale il C.d.O. non abbia peraltro attivato la procedura prevista dall’art. 54 r.d.l.37/1934 che prevede la comunicazione alle parti e al ricusato dell’atto di ricusazione, l’invito al ricusato di fornire le proprie deduzioni, lo svolgimento delle indagini occorrenti e la decisione sull’istanza di ricusazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 12 maggio 1999).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Registro dei praticanti – Cancellazione per compiuta pratica – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 192
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Rapporti con i praticanti – Responsabilità disciplinare del dominus – Attività del praticante in mancanza dello jus postulandi – Illecito deontologico – Sussiste.
Viola i principi deontologici e deve risponderne disciplinarmente l’avvocato che consapevole del fatto che il praticante non abbia lo jus postulandi, sottoscriva anch’esso la procura ricevuta dal praticante avallando l’attività svolta da quest’ultimo pur non avendone il titolo. (Nella specie è stata ritenuta congrua per entrambi la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 14 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 191
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Praticante abilitato – Attività fuori dal distretto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento che viola i principi deontologici di correttezza e lealtà il praticante abilitato che sottoscriva una procura per attività da svolgersi presso un tribunale dove lo stesso non abbia lo jus postulandi essendo iscritto presso l’ordine del distretto di un altro tribunale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 14 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 191
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Registro dei praticanti – Cancellazione per compiuta pratica – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 190
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Firma falsa sulla girata all’incasso di un assegno – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente incassate peraltro apponendo la firma dello stesso sulla girata all’incasso di un assegno. (Nella specie in considerazione della resipiscenza del professionista e della successiva restituzione delle somme trattenute è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione dall’albo in sostituzione della radiazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 189
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interrottivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interrottivi ad effetti istantanei : la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento; la notifica della decisione stessa. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione in quanto dalla delibera di apertura del procedimento e il successivo atto avente efficacia interruttiva della prescrizione medesima erano trascorsi più di cinque anni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 188
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Utilizzo di un atto con il fine di ingenerare erronea convinzione in terzi soggetti – Illecito deontologico – Sussiste.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che notifichi un ricorso per sequestro inaudita altera parte, a terzi debitori, ingenerando in questi la convinzione dell’esistenza di un sequestro in effetti non concesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine 19 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCICCO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 187
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Apertura di un conto corrente all’estero per far depositare somme di terzi frutto di corruzione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che si adoperi per aprire, a favore di un terzo, un conto corrente all’estero con la consapevolezza dell’utilizzo illecito del conto stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCICCO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi -Dovere di lealtà e colleganza -Mancata accettazione della proposta di un collega – Illecito deontologico – Non sussiste.
E’ disciplinarmente corretto il comportamento dell’avvocato che non accetti la proposta della controparte di scambiare una memoria in giudizio se non vi sia la prova che il professionista abbia deliberatamente infranto un accordo precedentemente preso. (Nella specie è stata revocata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O di Padova, 2 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 185