La attestazione della conformità della copia all’originale, la firma del segretario del consiglio e il timbro del consiglio medesimo garantiscono l’autenticità e la provenienza del documento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 6 novembre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 238