La partecipazione alla decisione di uno o più consiglieri assenti al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del collegio giudicante (rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento) comporta la nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio, della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Matera, 29 novembre 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di motivazione – Annullabilità.
Deve essere annullata la decisione del C.d.O. che manchi della motivazione, costituendo la stessa principio fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di difesa attraverso la conoscenza delle ragioni logico giuridiche seguite dal consiglio dell’ordine. (Nella specie è stata dichiarata nulla la decisione che come motivazione confermava: “la responsabilità dell’avvocato in ordine ai fatti di cui al capo di incolpazione” , senza precisare altro). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 novembre 2001, n. 265
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Avvocato – Tenuta albi – Procedimento penale o disciplinare a carico del professionista – Richiesta del professionista di cancellazione dall’albo – Inammissibilità.
È vietato pronunciare la cancellazione su richiesta del professionista quando a carico dello stesso sia in corso un procedimento penale o disciplinare come disposto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 (a nulla rilevando che l’avvocato abbia proposta una rinuncia alla iscrizione piuttosto che una richiesta di cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 29 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita soltanto avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e non può essere considerato tale il decreto di archiviazione antecedente all’apertura del procedimento stesso. (Nella specie, peraltro, il C.d.O. aveva ritenuto di non dover aprire alcun procedimento a carico del professionista verificandosi quindi una mancanza di interesse alla impugnazione da parte di quest’ultimo). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. Venezia, 25 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 262
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Alterazione di atti processuali – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che alteri, se pur con il consenso del cliente, il mandato rilasciato da questi ad altro collega e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 5 maggio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.
L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 11 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 247
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.
L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 25 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Trattenimento somme – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – protesto sistematico di titoli – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di terzi, ometta di adempiere alle obbligazioni assunte, incorrendo peraltro nel sistematico protesto di cambiali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione nei confronti del professionista che attraverso annunci sui giornali reclutava collaboratori per il recupero di crediti, ai quali faceva versare cospicue somme in garanzia, faceva svolgere l’attività lavorativa mai provvedendo alla loro retribuzione e, quando richiesto, emetteva e consegnava agli stessi assegni andati sistematicamente protestati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione sufficiente e logica – Necessità.
Ogni decisione disciplinare deve essere motivata a pena di nullità e sufficiente ai fini della validità della decisione è quella motivazione che, a sostegno della decisione adottata, espone ragioni che siano oggettivamente adeguate sul piano della logica e su quello delle massime di esperienza, senza che sia necessario a tal fine un particolareggiato esame ed una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva del luogo in cui il professionista era stato visitato, prescriveva un periodo di riposo di 10 giorni ma non attestava un assoluto impedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).