Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e rediga verbali d’udienza falsi, per coprire l’omesso svolgimento dell’attività defensionale e indurre in errore il cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 27 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2001, n. 228