Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principio di colleganza l’avvocato che assuma un incarico in favore di un cliente già assistito da altro collega senza previamente avvertirlo e senza dargliene comunque notizia. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 220