Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.N.F. – Giudice di secondo grado avverso le decisioni del C.d.O. – Richiesta di esame diretto da parte del C.N.F. – Inammissibilità.
Il C.N.F. è giudice di secondo grado avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio dell’ordine territoriale ed esercita il potere disciplinare in prime cure soltanto nei confronti dei propri membri. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile e manifestamente infondata l’istanza del professionista di essere giudicato in prime cure dal C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Audizione dell’interessato – Necessità – Non sussiste.
Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e la audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatori. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio – Visita medica – Mancanza di certificazione – Rigetto.
Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio, presentata dal ricorrente, l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte del difensore per visita medica specialistica, ove la medesima non sia stata documentata da certificazione medica ma dalla mera dichiarazione dello stesso difensore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Questioni di legittimità dell’intera procedura disciplinare – Manifesta infondatezza.
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisprudenziale pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale degli art. 34 e 40 r.d.l. n. 1578/33, per preteso contrasto con l’art. 25 della cost. poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi della classe professionale medesima. Deve altresì, essere dichiarata manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione del diritto di difesa dell’intero procedimento disciplinare in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio dell’azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento.
È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Denuncia verso un magistrato – Successiva ritrattazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che prima denunci il comportamento insolente del magistrato, per il quale peraltro a seguito della denuncia sia stato attivato un procedimento disciplinare da parte del C.S.M., e successivamente ritragga la denuncia tessendo lodi nei confronti del medesimo magistrato. Infatti, l’avvocato, influente professionista e rappresentante sindacale, prima di qualsiasi azione avrebbe dovuto verificare la fondatezza delle accuse che andava ad esternare pubblicamente, ben consapevole peraltro del credito che le stesse avrebbero avuto nell’ambiente giudiziario, vista la sua notorietà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 245
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 245
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Avvocato – Elezioni forensi – Impugnazione al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di 10 giorni – Inammissibilità.
Il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il predetto termine di dieci giorni deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali C.d.O. di Roma, biennio 2000-2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 novembre 2001, n. 241
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Apertura del procedimento disciplinare – Omessa comunicazione all’interessato – Omessa adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare – Omessa contestazione degli addebiti – Nullità del procedimento.
La mancata assunzione della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la contestuale omessa notifica della delibera medesima all’interessato e al P.M., come previsto dall’art. 47 r.d. n. 37/1934, e la consequenziale omessa specifica contestazione dei fatti , assunti come rilevanti sotto il profilo disciplinare, determinano la nullità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 26 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 29 novembre 2001, n. 248