E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 197