Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che trasmetta al cliente la fotocopia solo parziale del dispositivo di una sentenza al fine così di trattenere per sé la somma riconosciuta a titolo di rivalutazione monetaria. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 210