Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento del professionista che, prima della celebrazione del provvedimento disciplinare, ha restituito le somme illegittimamente trattenute, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 15 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 8 marzo 2002, n. 22