Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei riguardi della parte avversa e del suo difensore sia negli atti scritti che in udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che negli scritti aveva parlato, riferendosi alla controparte, di “dolosa rappresentazione” e in udienza aveva usato le parole “stupidaggini” e “falsità” riferito alla difesa della controparte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 19 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 63