Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Costituisce pertanto comportamento negligente, per il quale deve ritenersi adeguata la sanzione della censura irrogata dal C.d.O., il tardivo deposito di un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa, nonostante la tempestività del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167