La responsabilità disciplinare, quale prevista dall’ordinamento forense, prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente che la condotta rilevante disciplinarmente sia cosciente e volontaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 maggio 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190