Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale (proposizione di appello), per la quale aveva peraltro percepito un congruo acconto e ometta altresì di avvisare la parte di tale sua scelta difensiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 31 ottobre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 30 agosto 2002, n. 117